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title: "SISTRI. Riepilogo indicazioni operative. Comunicato stampa Ministero dell\'Ambiente sulla prossima esclusione dal SISTRI dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi."
date: 2014-03-06
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# SISTRI. Riepilogo indicazioni operative. Comunicato stampa Ministero dell'Ambiente sulla prossima esclusione dal SISTRI dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi.

Come già noto, dal 3 marzo scorso è stata avviata la seconda fase di operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) riguardante in particolare i produttori di rifiuti pericolosi e i trasportatori in conto proprio, sempre di rifiuti pericolosi (art. 212 D.Lgs. 152/2006).

 Al riguardo, si ricorda che il Decreto Legge n. 101/2013 ha fortemente ristretto il campo di applicazione del Sistri prevedendo che il sistema si applichi solo con riferimento ai rifiuti pericolosi e non più anche a quelli non pericolosi.

 Peraltro, si sottolinea come fino al 1° gennaio 2015 è previsto un periodo cd. transitorio nel corso del quale la gestione dei rifiuti pericolosi tramite il sistema Sistri sebbene obbligatoria non è sanzionabile.

 Durante tale periodo, infatti, le imprese dovranno continuare a compiere (oltre alle registrazioni Sistri) anche i precedenti adempimenti ambientali, quali il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti e solo tali adempimenti sono soggetti a sanzioni, ciò al fine di garantire un periodo cd. di “prova” del nuovo sistema.

 Al fine di agevolare la conoscenza del nuovo sistema si riepilogano di seguito le principali indicazioni operative.

 A chi si applica il Sistri?

 A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 125/2013 (di conv. del D.L. n. 101/2013) è stato ristretto il campo di applicazione del Sistri: a differenza di quanto previsto in passato, infatti, oggi il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica solo con riferimento ai rifiuti pericolosi e non anche a quelli “non pericolosi”.

 In particolare, sono obbligati ad aderire al Sistri:

 
1. i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi,
2. gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi,
3. gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi,
4. i nuovi produttori di rifiuti pericolosi;
5. i commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.

 I soggetti non obbligati al Sistri, possono aderire su base volontaria dichiarando espressamente tale volontà.

 Ovviamente chi era obbligato al Sistri in virtù della normativa originaria ha la facoltà di mantenere l'iscrizione ovvero di rinunciarvi.

 Le principali scadenze

 L’operatività del Sistri è articolata in diverse fasi e in particolare:

 
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| 1 ottobre 2013 | L’obbligo del Sistri riguarda:

 1. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;

 2. gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;

 3. i “nuovi” produttori che trattano o recuperano rifiuti pericolosi. |
| 3 marzo 2014 | L’obbligo al Sistri riguarda:

 1. i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

 2. gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi;

 3. I Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. |

 Il periodo transitorio e le sanzioni

 La Legge n. 125/2013 (di conv. del D.L. n. 101/2013) ha previsto, per un periodo transitorio, una sorta di doppio regime degli adempimenti in materia ambientale.

 In particolare, fino al 31 dicembre 2014 (termine così prorogato dal D.L. 150/2013) conv. in Legge n. 15/2014 c.d. Milleproroghe):

 -          non si applicano le sanzioni relative agli adempimenti del Sistri

 -          per garantire la tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti e obblighi, nonchè le relative sanzioni.

 Quindi chi è obbligato al Sistri (o vi ha aderisce su base volontaria):

 
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| Fino al 31 dicembre 2014 | - Deve effettuare gli adempimenti del Sistri (non si applicano le relative sanzioni);
- Deve comunque effettuare gli adempimenti precedenti (Registro di carico e scarico, Formulario di identificazione dei rifiuti e MUD) e si applicano le relative sanzioni qualora non li faccia
- Deve effettuare gli adempimenti del Sistri e si applicheranno le relative sanzioni |
| Dal 1° gennaio 2015 |   |

 Quando ci si deve iscrivere al Sistri?

 L’iscrizione al Sistri deve avvenire quando si prevede di produrre rifiuti speciali pericolosi.

 Nel caso di produzione “accidentale” di rifiuti pericolosi bisogna richiedere l’adesione al Sistri per l’unità locale dove i rifiuti sono prodotti entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.

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 **N.B.** Proprio in queste ore abbiamo appreso che **il Ministero dell’Ambiente sta predisponendo un Decreto Ministeriale finalizzato ad introdurre nuove semplificazioni in materia di SISTRI**: lo ha annunciato il nuovo Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti con un comunicato stampa.

 **Il decreto, in particolare, esclude dall’obbligo di aderire al Sistri i cd.** **piccoli produttori**, ossia le imprese e gli enti produttori iniziali **di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti e tra questi anche i rifiuti derivanti dal settore delle costruzioni.**

 Il Ministro, nel comunicato ha precisato che nel decreto saranno previste ulteriori semplificazioni “finalizzate a venire incontro alle esigenze dei produttori al fine di assicurare il 'decollo' della fase 2 sistema (quella avviata dal 3 marzo scorso) che sia meno problematica possibile".

 Nell'allegare il comunicato stampa del Ministro dell’Ambiente, è gradito porgere con l'occasione i migliori saluti.


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