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title: "Fresato d’asfalto: qualificazione di sottoprodotto e non di rifiuto speciale. Sentenza Consiglio di Stato n. 4978/2014."
date: 2014-10-27
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Fresato d’asfalto: qualificazione di sottoprodotto e non di rifiuto speciale. Sentenza Consiglio di Stato n. 4978/2014.

Con la Sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014 (già commentata con la nostra circolare n. 274 del 20 ottobre u.s. a proposito dell'inidoneità di giustificare il ribasso nell'offerta con il recupero del fresato di asfalto), il Consiglio di Stato ha affermato che detto materiale deve essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto speciale, purchè sussistano determinate condizioni.

 Il Consiglio di Stato ha con ciò ribadito l’orientamento già espresso in occasione della Sentenza 4151/2013.

 In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il fresato d’asfalto rimosso dal manto stradale può essere considerato sottoprodotto a condizione che il detentore non se ne voglia disfare e se sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 184 bis del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) ossia:

 -          si deve trattare di una sostanza o oggetto originato da un processo produttivo il cui scopo principale non è la produzione di questa sostanza o oggetto;

 -          è certo il suo riutilizzo;

 -          il suo riutilizzo è legale;

 -          può essere riutilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

 La classificazione del fresato d’asfalto come sottoprodotto è una questione da tempo dibattuta a livello sia dottrinale sia giurisprudenziale. Al riguardo, l’Ance ha più volte sottolineato come questo materiale abbia tutte le caratteristiche per essere considerato un sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del Codice dell’ambiente, in quanto:

 -          si inserisce nell’ambito di un processo produttivo (attività di manutenzione e/o costruzione di manti stradali) di cui non costituisce però il fine principale,

 -          viene rimosso con la certezza di essere riutilizzato,

 -          non viene sottoposto ad alcun processo di trattamento preliminare (fatta eccezione per la normale pratica industriale),

  -          viene riutilizzato in tempi ravvicinati (quotidianamente) rispetto al prelievo e senza particolari operazioni di stoccaggio,

 -          non pone il problema di doversene disfare essendo esso sempre riutilizzabile e riutilizzato.

 Nell'allegare la sentenza in oggetto, rimaniamo a disposizione e, con l'occasione, porgiamo i migliori saluti.


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