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title: "Omessa iscrizione e mancato pagamento del contributo annuale Sistri. Sanzioni dal 1° febbraio 2015."
date: 2015-02-11
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Omessa iscrizione e mancato pagamento del contributo annuale Sistri. Sanzioni dal 1° febbraio 2015.

Rammentiamo con la presente che dal 1° febbraio u.s. sono entrate in vigore le **sanzioni** previste dall’art. 260 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) relative all’**omessa iscrizione al SISTRI** e al **mancato pagamento del contributo annuale**. Al riguardo, si ricorda che si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo, nel caso di rifiuti pericolosi, può arrivare **fino a 93.000 euro**.

 **L'obbligo di iscrizione a SISTRI riguarda, fra gli altri soggetti, anche le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti** di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

 Precisiamo che alla **lettera b)** sono indicati i **rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dall'attività di scavo.**

 Come già affermato, per le imprese del settore l'obbligo di iscrizione a SISTRI scatta se la produzione riguarda detti rifiuti, purchè pericolosi (es. materiali da costruzione contenenti amianto) e a condizione che l'impresa produttrice occupi più di 10 dipendenti.

 Per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative all’operatività del sistema SISTRI, il Decreto Legge 192/2014 (cd. “milleproroghe”) ha prorogato la loro entrata in vigore sino al 31 dicembre 2015 ed ha disposto che durante questo periodo continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi tradizionali per la gestione dei rifiuti, quali il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, nonché il relativo regime sanzionatorio (cfr. anche nostra circolare n. 14 del 12 gennaio u.s.)


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**N.:** 52

