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title: "Procedure semplificate per la bonifica dei punti vendita carburanti non superiore a 5.000 mq. Decreto Ministero Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31."
date: 2015-04-03
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Procedure semplificate per la bonifica dei punti vendita carburanti non superiore a 5.000 mq. Decreto Ministero Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015, n. 68 il Decreto del Ministero dell’Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31, con il quale sono stati individuati criteri e modalità semplificate per le bonifiche dei punti vendita carburanti con superficie non superiore a 5000 metri quadrati.

 Il provvedimento, tra l’altro, stabilisce particolari criteri per l’attuazione delle misure di prevenzione, di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica, nonché specifiche modalità per la caratterizzazione delle aree interessate.

 N.B. Si ritiene che tale regime semplificato si possa applicare anche ai punti di distribuzione carburanti aziendali, se rispettano i limiti e i requisiti previsti nel decreto.

 Di seguito proponiamo uno schema riassuntivo dei principali contenuti del provvedimento.

 A chi si applica: Punti vendita carburanti: porzione di territorio di estensione non superiore a 5000 metri quadrati, interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria manutenzione e riparazione dei veicoli a motore. Il regime speciale si applica anche alle istruttorie avviate ma non concluse alla data del 07 aprile 2015, nonché ai casi di dismissione di punti vendita stessi.

 Quando: In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto.

 Come: Vanno individuate le misure e gli interventi necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminate. A tal fine sono stabiliti criteri semplificati per la caratterizzazione in ragione delle dimensioni ridotte delle aree interessate (es. numero ridotto di perforazioni e parametri da ricercare).

 Nel caso di superamento dei valori (anche per un solo parametro) delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) il soggetto responsabile, il proprietario o il gestore del sito devono darne comunicazione al comune, provincia e regione territorialmente competente con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza.

 Ipotesi A:

 Gli interventi adottati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC: il soggetto responsabile, il proprietario o il gestore del sito aggiornano la comunicazione entro 60 giorni, corredandola di una relazione tecnica e una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento. La Provincia e l’ARPA hanno 60 giorni di tempo per effettuare i controlli e le verifiche. La comunicazione conclude il procedimento.

 Ipotesi B:

 Gli interventi adottati non riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC: devono essere effettuati in alternativa interventi di bonifica o messa in sicurezza. Si dovrà quindi presentare un progetto unico che l’Autorità competente valuterà entro 60 giorni.

 Riportiamo in allegato il Decreto del Ministero dell’Ambiente 12 febbraio 2015 n. 31 e cordialmente salutiamo.


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