---
title: "Presentazione MUD e versamento del contributo al SISTRI. Scadenza del 30 aprile 2015."
date: 2015-04-28
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
---

# Presentazione MUD e versamento del contributo al SISTRI. Scadenza del 30 aprile 2015.

Rammentiamo che entro il 30 aprile, i soggetti interessati dovranno effettuare il versamento del contributo annuale al SISTRI e, se necessario, presentare la dichiarazione unica ambientale (MUD) per l’anno 2014.

 Al riguardo si ricorda che le sanzioni relative all’omessa iscrizione al SISTRI e al mancato pagamento del contributo annuale, cosi come previste dall’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), sono entrate in vigore a partire dal 1° aprile 2015 (cfr. nostra circolare n. 114 del 10 aprile u.s.).

 Per la presentazione del MUD, la modulistica da utilizzare è contenuta nel Dpcm 17 dicembre 2014 (“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015”) che pur essendo simile a quella utilizzata nel 2014, introduce alcune novità. Per la comunicazione rifiuti “ordinaria”, il modulo RE (Rifiuti prodotti fuori dall’unità locale) può essere utilizzato anche nei casi di manutenzione (compresa quella per la pulizia delle reti fognarie) e cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica).

 Per quel che riguarda la comunicazione rifiuti semplificata, la nuova modulistica impone di fornire maggiori informazioni rispetto a quelle richieste dal pregresso Dpcm 12 dicembre 2013 prevedendo una più articolata descrizione dello ”stato fisico” dei rifiuti prodotti (con la comparsa della nuova voce “vischioso e sciropposo”).

 In entrambe le comunicazioni, viene anche previsto per i quantitativi dei rifiuti ancora in giacenza presso l’azienda al 31 dicembre 2014, una dichiarazione che differenzia in base alla destinazione finale del rifiuto, e cioè recupero o smaltimento.

 Riportiamo in allegato il Dpcm 17 dicembre 2014 ed uno schema riassuntivo sul MUD.

 Evidenziamo in ogni caso che l'obbligo di presentazione del MUD non ricorre per le imprese di costruzione che producono:

 -          **rifiuti non pericolosi del Gruppo 17 (ad esempio: terre e rocce da scavo, materiali da demolizioni, ecc.) del Codice CER**;

 -          **rifiuti non pericolosi comunque non derivanti da attività di cantiere, anche se non riconducibili al Gruppo 17 senza svolgere alcuna operazione successiva, se non il deposito temporaneo ai fini della raccolta e del trasporto presso discarica o altro impianto di smaltimento o di recupero.**

 
1. **L'obbligo del MUD** sussiste dunque a carico delle **imprese edili che svolgono attività di recupero in proprio e per quelle che producono rifiuti pericolosi, vale a dire quelli del Gruppo 17 del CER contrassegnati dall'asterisco** (es. materiali da costruzione contenenti amianto) **ovvero comunque classificati come rifiuti pericolosi** (es. olii esausti per motori, ingranaggi: codice CER 13.02; batterie esauste: codice 16.06.01).


## Custom Fields

**N.:** 128

