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title: "Bonifica dei siti: ammissibilità dei “consorzi di scopo” in presenza di determinate condizioni. Nota n. 0054 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali."
date: 2016-02-02
categories:
  - name: "Ambiente"
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# Bonifica dei siti: ammissibilità dei “consorzi di scopo” in presenza di determinate condizioni. Nota n. 0054 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali.

E' noto che lo svolgimento dell'attività di bonifica di siti rientra tra quelle per cui il D.lgs. 152/2006 prevede (art. 212, comma 5) l'obbligo per l'esecutore dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 È altresì opportuno ricordare preliminarmente che l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è necessaria sia che si tratti di opera privata, che di opera pubblica.

 N.B. Nella prassi poiché è sempre più diffuso il ricorso, tra le modalità operative, alla costituzione di apposite strutture quali "i consorzi di scopo", l'Albo Gestori Ambientali, con la nota del 26 gennaio 2016 n.0054/Albo/Pres, (cfr. all.) ha fornito alcune indicazioni in risposta al quesito relativo ad un lavoro di importo superiore a 9.000.000,00 € e i cui esecutori, solo in parte, erano iscritti nella categoria 9, Classe A (lavori di importo superiore a 9.000.000,00 €).

 Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con la nota citata, si è espresso nel senso che l'iscrizione per la categoria 9, Classe A, dovrà essere in possesso, nel caso di consorzio di scopo, di tutti i soggetti che ne fanno parte.

 In proposito il Comitato ha stabilito che i consorzi di scopo possono iscriversi nella categoria 9, classe A, dell'Albo, anche in assenza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, purché sussistano le seguenti condizioni:  
• tutti i soggetti consorziati devono essere iscritti nella classe A, della categoria 9 e fare parte del RTI a cui è stato aggiudicato l'appalto;  
• l'esistenza e la durata del consorzio devono essere collegate ai lavori di bonifica oggetto dell'appalto e il consorzio per espressa clausola statutaria deve, al termine dei lavori, essere estinto, cancellato dal Registro delle Imprese e conseguentemente dall'Albo Gestori Ambientali.

 La questione nasceva dal fatto che i consorzi di scopo non sono, per loro stessa natura, in possesso del requisito richiesto dall'Allegato alla Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1 del 30 gennaio 2013 (cfr. all.) ai fini dell'iscrizione in categoria 9, relativamente a pregressi interventi di bonifica.


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