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title: "Deposito dei rifiuti. Approvazione emendamento in Commissione Bilancio della Camera."
date: 2020-07-08
description: "Informiamo che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati - durante l’esame per la conversione in legge del D. L.  34/2020 (cd.  Decreto Rilancio) - ha approvato un emendamento con il quale v"
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  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Deposito dei rifiuti. Approvazione emendamento in Commissione Bilancio della Camera.

 

 Informiamo che la **Commissione Bilancio della Camera dei Deputati** - durante **l’esame per la conversione in legge del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio)** - ha approvato un **emendamento** con il quale viene disposta **l’abrogazione** dei **limiti quantitativi** **per il deposito dei rifiuti di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)** come modificati dal recente D.L. 18/20.

 L’emendamento, se confermato, ripristina **i parametri precedentemente in vigore **(Atto C/2500).

 Si evidenzia che si tratta, per il momento, di **modifiche non ancora definitive**, in quanto **l’iter** per la conversione in legge del decreto rilancio **non è ancora concluso**: **dopo l’esame da parte della Commissione Bilancio il provvedimento, infatti, dovrà essere approvato anche dall’Aula della Camera dei Deputati e successivamente trasmesso al Senato della Repubblica.  **

 La complessità della disciplina ambientale richiede, a fronte di questa possibile modifica, la massima attenzione e cautela relativamente alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti sia in termini quantitativi sia di periodo massimo per il conferimento ad impianto di recupero o smaltimento.

 **L’emendamento approvato prevede la soppressione** l’art. 113 bis del D.L. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020 che consente di effettuare il **deposito** **temporaneo** dei rifiuti fino ad un **quantitativo** massimo di **60 metri cubi** di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, rispetto ai precedenti 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Tale norma aveva aumentato da 12 a **18 mesi** il **limite** **temporale** massimo della durata del deposito** che ora potrebbe ritornare alla durata di 12 mesi.**

 **N.B.** Sul piano pratico **è quindi consigliabile di valutare attentamente la situazione dei propri depositi temporanei di rifiuti rendendoli conformi alle modifiche che saranno introdotte, possibilmente in data anteriore alla sua entrata in vigore** (ossia la legge di conversione del D.L. 34/2020) di cui daremo tempestiva notizia dopo l’approvazione.

 **N.B.** Nella verifica **occorrerà tenere presenti anche gli eventuali provvedimenti regionali emanati per l’emergenza COVID 19** ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/06 che possono avere previsto regole ulteriori, valide sino alla scadenza dei citati provvedimenti regionali.

 In particolare **per il Veneto ricordiamo che l’Ordinanza n. 41 del 15 aprile u.s. ha proprio disposto, fino al sesto mese dalla sua pubblicazione** **(avvenuta sul BURV n. 52 del 17 aprile 2020) la possibilità di avviare i rifiuti in deposito ad operazioni di smaltimento o recupero secondo una delle seguenti modalità alternative:**** **

 
- **con cadenza almeno semestrale, indipendentemente dalla quantità;**** **

 
- **al raggiungimento dei 60 metri cubi di rifiuto, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. La durata massima del deposito è consentita per 18 mesi, invece che per 12** (cfr. nostra circolare n. 111 del 12 giugno u.s.).

  


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**N.:** 148

