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title: "Decreto Legislativo n. 199/2021. Recepimento della nuova Direttiva europea sulle fonti rinnovabili."
date: 2022-01-19
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Decreto Legislativo n. 199/2021. Recepimento della nuova Direttiva europea sulle fonti rinnovabili.

Riportiamo in allegato un **commento dell’Ance** riguardante il recepimento in Italia della **nuova Direttiva europea sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili con il D.lgs n. 199/2021.**Il provvedimento definisce il quadro di riferimento, gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili utili per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030.

 **Tra le misure previste alcune aggiornano quelle già in vigore per l’edilizia.** Tra queste si evidenziano:

 
- l’aumento delle **quantità minime di utilizzo dell’energia rinnovabile****, sia per edifici privati che pubblici.**

 **Per gli edifici di nuova costruzione e nei progetti di “ristrutturazioni rilevanti”, per i quali la** **richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 giugno 2022****, è richiesta la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, ricorrendo ad impianti alimentati da fonti rinnovabili;**

 
- l’incremento della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da installare sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, differenziando il caso dei nuovi edifici da quello delle ristrutturazioni.

 **L’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici si applica anche agli** **edifici rientranti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e a quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici**, solo ove non incompatibili con i relativi vincoli.

 **L’obbligo non si applicherà qualora l’edificio sia allacciato a una** **rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente**.

 Il decreto indica anche le **procedure e i titoli abilitativi** da utilizzare per l’installazione degli impianti negli edifici.

 Fissa inoltre i nuovi criteri per il sistema degli incentivi alle rinnovabili e **contiene misure per favorire la sostituzione dell’amianto con il fotovoltaico**.

 Per promuovere l’installazione di **punti di ricarica dei veicoli elettrici** sono **introdotte semplificazioni** in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica, modificando il Decreto “semplificazioni 1” (D.L. 76/2020).

 **Ulteriori semplificazioni sono previste anche per il** **sistema di qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione ****straordinaria**di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, qualifica che è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell’art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008.

 Per favorire l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, al di fuori di quanto previsto per gli edifici, sarà il Governo ad individuare le superfici e aree idonee e non idonee del paese da destinare all’installazione di tali impianti.

 L’individuazione dei siti avverrà sulla base di provvedimenti del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) che fornirà:

 
- i criteri per trovare le aree da destinare all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicate nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile per unità di superficie;
- le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti.


## Custom Fields

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