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title: "Procedure ambientali: termini dimezzati per la VAS."
date: 2022-01-25
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Procedure ambientali: termini dimezzati per la VAS.

Nell’**articolo 18 del DL n. 152/2021, convertito nella Legge n. 233/2021** (pubblicata sulla GU n. 310 del 31/12/2021) sono contenute una serie di novità per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la cui disciplina normativa nazionale è contenuta negli artt. 6 e seguenti della parte II del D.Lgs. 152/2021 (TU Ambiente).

 **Verifica di assoggettabilità** (nuovo comma 3-bis art. 12 TU Ambiente)

 Nell’ambito della norma che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità **è stato previsto che se l’autorità competente valuti di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, deve precisarne i motivi e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, deve indicare al soggetto proponente le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente. **

 **Rapporto ambientale **(art. 13 comma 1 TU Ambiente)

 Nel rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi, con il quale l’autorità procedente avvia la prima consultazione con l’autorità competente, al fine di definire i contenuti da includere nel rapporto ambientale, **devono essere tenuti presenti anche eventuali impatti transfrontalieri. **

 **Fase di consultazione preliminare** (art. 13 comma 1 TU Ambiente)

 Salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente, **i termini per lo svolgimento della fase di consultazione preliminare si riducono da 90 a 45 giorni dall’invio del rapporto preliminare.**

 L’autorità competente, inoltre, procede non solo alla individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere un contributo ma procede anche alla loro selezione. 

 **Documentazione da trasmettere all’autorità competente** (art. 13 comma 5 TU Ambiente)

 Non occorre più allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istrutti. 

 **Fase di consultazione del pubblico interessato** (art. 14 comma 2 TU Ambiente)

 **Si riducono da 60 a 45, i giorni**(dalla pubblicazione dell’avviso di consultazione) **entro i quali chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma** e del relativo rapporto ambientale e presentare relative osservazioni. 

 **Espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente** (art. 15 comma 1  TU Ambiente)

 **Si riduce da 90 a 45 giorni il termine per la conclusione dell’attività tecnico-istruttoria da parte dell’autorità competente** in collaborazione con l’autorità procedente, ai fini della valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione. 

 **Modifiche al DL n. 243/2016**

 **E’ stato integrato l’articolo 2, comma 2, del DL n. 243/2016** (recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno) “*Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell’articolo 7 -bis , comma 8 -bis , del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale*”. 

 **Le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 77/2021**

 Si ricorda che **l’art. 28 del DL n. 77/2021** **aveva apportato delle prime modifiche, seppur di non particolare rilievo, alla disciplina della VAS contenuta negli articoli 11-18 del D. Lgs. 152/2006 per quanto riguarda: la fase della verifica di assoggettabilità, la redazione del rapporto ambientale, nonché le fasi di consultazione e di monitoraggio**. Tra queste si segnala il nuovo comma 3-bis inserito nell’art. 18 del D. Lgs. 152/2006. La norma, con una formula anche troppo generica, affida all’autorità competente il compito di verificare lo stato di attuazione del piano o programma e degli effetti da esso prodotti nonché del contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.


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