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title: "Decreto Mite 15 luglio 2022, n. 278 “End of waste” per i rifiuti da costruzione e demolizione."
date: 2022-07-25
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Decreto Mite 15 luglio 2022, n. 278 “End of waste” per i rifiuti da costruzione e demolizione.

È stato **firmato dal Ministro della Transizione Ecologica**, lo scorso 15 luglio, il **Decreto n. 278/2022 che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti**, **ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.** Il provvedimento, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato e superato il vaglio della Commissione Europea, è quindi ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 **N.B.** Il decreto, composto da 8 articoli e 3 allegati, **contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzitutto** **i rifiuti interessati** (tra i quali ad **es.** **quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904), i** **criteri di conformità** **ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli** **scopi specifici di utilizzabilità** **(es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici), nonché** **gli obblighi documentali**.

 Il provvedimento prevede, inoltre, una **fase di monitoraggio** nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, **nell’ambito della quale sarà possibile la** **revisione dei criteri**, stabiliti nel decreto stesso ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per tenere conto delle evidenze emerse. **Si tratta di una** **novità**** rispetto a quanto previsto negli** **altri decreti “end of waste”**, **che consentirà quindi una** **verifica ****de**i **criteri**** e dei** **parametri** **fissati per questa tipologia di rifiuti**, che rappresentano – vale la pena ricordarlo – il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia e in Europa.   ** **

 **Gli operatori avranno** **circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni**: **i titolari di autorizzazioni** – ai sensi dell’art. 216 o del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 – **dovranno presentare, rispettivamente, un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di adeguamento,** **entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo**.

 Si segnala, infine, che **durante questo periodo di adeguamento/aggiornamento,** **i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a** **quelli** **che** **risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate**. Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni. Anche in questo caso si tratta di una novità** **rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste” sinora adottati.


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