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title: "Rifiuti da manutenzione del verde pubblico. Chiarimenti del Ministero dell’Ambiente. Nota n. 128413/2023."
date: 2023-08-28
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Rifiuti da manutenzione del verde pubblico. Chiarimenti del Ministero dell’Ambiente. Nota n. 128413/2023.

**Con la nota n. 128413/2023 il Ministero dell’Ambiente ha risposto all’istanza di interpello avanzata dalla Regione Veneto** che chiedeva chiarimenti su **come qualificare i residui derivanti della manutenzione del verde pubblico**, e in particolare se possono essere:

 
- gestiti come sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis del D. Lgs. 152 del 2006;
- esclusi dal regime dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152 del 2006.

 **Sul primo punto, il Ministero, in linea con quanto già affermato anche in passato**(circolare n. 51657 del 14 maggio 2021), **ha sottolineato che per poter qualificare un residuo come sottoprodotto è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, prima fra tutte la dimostrazione che deriva da un processo produttivo, condizione che invece non ricorre nel caso della manutenzione del verde urbano.**** **

 Secondo il Ministero, infatti, l’attività di manutenzione “*del verde ornamentale, ovvero quello derivante da giardini e parchi, indipendentemente se pubblici o privati”,* non configura un vero e proprio processo produttivo, quanto piuttosto un’attività di supporto. Per questo – **ad avviso del MASE – non è possibile quindi qualificare i residui da manutenzione del verde urbano come sottoprodotti**.

 Nella nota viene anche chiarito che tale preclusione non riguarda la manutenzione effettuata nell’ambito dell’attività agricola, che invece “*deve essere considerata come parte integrante del processo di produzione perché funzionale ed anche necessaria alla buona riuscita di una coltivazione/produzione”*.

 **Con riferimento**, invece, **al secondo quesito, il Ministero si è limitato a sottolineare che i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico sono ricompresi tra i rifiuti cd. “urbani”** dall’art. 183 del D.lgs. 152/06, al comma 1, lettera b-ter), **e pertanto agli stessi sembrerebbe non potersi applicare il regime di deroga previsto all’art. 185 del D.Lgs 152/06.**** **

 Sul punto, **però, preme ricordare che il citato art. 185 al comma 1 lett. f) esclude espressamente dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti «*la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali****, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi*».

 **N.B.** **È evidente quindi che, se da un lato gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, in linea generale, rientrano nel novero dei rifiuti urbani, dall’altro lato è comunque previsto che gli stessi materiali non debbano essere considerati come rifiuti, qualora ricorrano le condizioni appositamente stabilite**.


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