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title: "Riutilizzo in situ delle acque reflue. Interpello ambientale del MASE."
date: 2023-10-20
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Riutilizzo in situ delle acque reflue. Interpello ambientale del MASE.

Il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/06, **ha risposto a due quesiti sottoposti dalla Regione Lazio in tema di riutilizzo in sito delle acque reflue**, con i quali veniva chiesto:

 
1. Se le istanze relative al riutilizzo in situ delle acque reflue depurate possono essere accolte dagli Enti autorizzatori o se, al contrario, la mancata disciplina in materia equivalga ad un divieto in tal senso;
2. nel caso di risposta positiva al primo quesito sul riutilizzo, quale sia la disciplina autorizzativa da applicare, la normativa sui requisiti di qualità, nonché l’autorità competente al rilascio delle eventuali autorizzazioni.

 Sul tema, **il Ministero ha precisato che l’assenza di norme tecniche per il riutilizzo in situ delle acque reflue, non determina, in via interpretativa, un divieto assoluto in tal senso**; tanto più che **nel corpus del D.Lgs. n. 152/2006**, recante “Norme in materia ambientale”, **si rinvengono più disposizioni di carattere generale volte a promuovere il riutilizzo delle acque reflue (cfr. art. 98, comma 1; art. 101, comma 10; art. 110, comma 4; art. 155, comma 6)**. Ad opinione del MASE, inoltre, neppure le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2020/741, nell’art. 7 del D.L. n. 39/2023 e nel D.m. 12 giugno 2003, n. 185, permetterebbero di ipotizzare un possibile divieto in tal senso, in quanto gli stessi provvedimenti hanno espressamente ad oggetto il solo riutilizzo delle acque a fini irrigui in agricoltura.

 Di conseguenza, **il Ministero considera il riutilizzo in situ di acque reflue** **un’attività consentita**, **anche se non libera in assoluto**. Infatti, il gestore sarà comunque tenuto a munirsi del titolo abilitativo previsto per l’attività industriale dell’impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue.

 Da ciò **ne consegue che l’autorità competente in materia sarà la** **stessa autorità competente al rilascio del titolo autorizzatorio o abilitativo per l’attività che è “a monte” o “a valle” del riutilizzo**; **così come il** **regime dei requisiti tecnico-sostanziali di qualità delle acque ai fini del loro riutilizzo in situ, dovrà essere rinvenuto nella medesima disciplina settoriale di volta in volta applicabile**.

 Con il medesimo interpello, **il MASE ha ritenuto utili definire anche la fattispecie specifica che ha portato la Regione Lazio alla formulazione dei quesiti riportati, e quindi il riutilizzo di acque “meteoriche di dilavamento”, ribadendo che è compito delle Regioni**, ai sensi dell’art. 113 Dlgs. N. 152/2006, **disciplinare e attuare forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento**, ivi compresi gli eventuali casi in cui l’uso di queste sia sottoposto a particolari prescrizioni o eventuali autorizzazioni; specificando che, in assenza di una specifica disciplina regionale sul punto, il riutilizzo in sito delle acque meteoriche dilavanti non è soggetto ad alcun divieto sulla base di quanto argomentato sopra.


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**N.:** 293

