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title: "Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli per l’iscrizione in categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali ai fini del RENTRI "
date: 2025-01-13
description: "Sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto 4 aprile 2023 n.  59 recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro E"
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli per l’iscrizione in categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali ai fini del RENTRI 

Sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto 4 aprile 2023 n. 59 recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti – RENTRI” e dal Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 del MASE, **l’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 con la quale ha provveduto a**:

 
- **aggiornare i requisiti minimi di idoneità tecnica per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 5**;
- **adeguare la modulistica** richiesta per l’iscrizione;
- **definire le tempistiche per le nuove iscrizioni e per l’adeguamento delle iscrizioni già in essere**.

 Visti gli articoli 16 e 17 del Decreto n. 59/2923 – che prevedono che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato (art. 16) e che la disponibilità di tali tecnologie sia requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere – con **il citato D.D. n. 253/2024**sono state appunto definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli trasportanti rifiuti pericolosi, sia con riferimento alla modalità di trasmissione che di archiviazione dei suddetti dati. **In particolare, l’art. 1 del Decreto stabilisce che, per garantire la tracciabilità del percorso dell’autoveicolo, sia necessario che questo disponga di un sistema di geolocalizzazione (legato alla targa e telaio) in grado di rilevare le coordinate geografiche del percorso effettuato (dal punto di partenza fino alla destinazione) e che renda tali dati esportabili in un format standard compatibile con i sistemi utilizzati nel settore**.

 Per quanto sopra, **la Deliberazione n. 3/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali**

 **prevede che la presenza di sistemi di geolocalizzazione** come definiti dal citato Decreto Direttoriale **costituisce requisito di idoneità tecnica per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi a partire dal 1 gennaio 2026**.

 **La presenza di tali sistemi deve essere attestata mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà** resa dal legale rappresentante (sulla base del modello opportunamente modificato dalla delibera e contenuto nell’allegato “A”) **da inviarsi per via telematica tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, pena l’avvio di un procedimento disciplinare**.

 **N.B.**: Per quanto, come appena evidenziato, **i sistemi di geolocalizzazione dei percorsi dovranno essere presenti sugli autoveicoli a partire dal 1 gennaio 2026**, **le informazioni dei percorsi rilevati dai sistemi dovranno essere rese disponibili solo a partire dal 13 febbraio 2027** (ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del Decreto Direttoriale n. 253/2024).

 Si precisa da ultimo che **sono esclusi dall’obbligo di installare i sistemi** in argomento **i veicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi** **e i veicoli destinati al trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo Gestori Ambientali in categorie diverse dalla 5 (ad es. categoria 2 bis)**.


## Custom Fields

**N.:** 12

