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title: "RENTRI: dal 15 giugno 2025 obbligo di iscrizione e passaggio al registro digitale per i produttori iniziali di rifiuti che hanno tra gli 11 e i 50 dipendenti."
date: 2025-06-10
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# RENTRI: dal 15 giugno 2025 obbligo di iscrizione e passaggio al registro digitale per i produttori iniziali di rifiuti che hanno tra gli 11 e i 50 dipendenti.

Come noto e annunciato con la nostra circolare n. 266 del 29 settembre 2023, il D.M. n. 59/2023 ha previsto, **per i produttori iniziali di rifiuti, tempistiche di iscrizione obbligatoria al RENTRI diversificate in ragione del numero dei dipendenti**, definite dal Decreto Direttoriale 22 settembre 2023 n. 97 del Ministero dell’Ambiente.

 **L’obbligo di iscrizione** – già scattato nei mesi scorsi per le imprese produttrici iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti – **a partire dal 15 giugno coinvolgerà anche**:

 
- **i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti superiore a 10**;

 
- **i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, c.3, lett. c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti** **(esclusi però i non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione)**.

 **I soggetti sopra specificati avranno tempo di iscriversi al RENTRI dal prossimo 15 giugno al 14 agosto 2025**, ricordando che – qualora l’obbligo di iscrizione sorga dopo tale finestra temporale – l’operatore dovrà procedere alla relativa iscrizione a partire da quel momento.

 Con l’occasione si ricorda che **le imprese produttrici iniziali di rifiuti provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo sono tenute ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi**. A prescindere dal numero di dipendenti, infatti, le imprese produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo non devono iscriversi al RENTRI. **Queste ultime**, tuttavia, **se producono anche un solo rifiuto pericoloso dovranno iscriversi al RENTRI e saranno soggette, per quel singolo rifiuto, ai conseguenti obblighi**.

 **Per quanto concerne il corretto conteggio dei dipendenti**, si rammenta altresì (cfr. circolare ANCE Padova n. 335 del 26 novembre 2024) che **un importante chiarimento sulle corrette modalità di calcolo del numero dei dipendenti è stato pubblicato nella sezione “supporto” del portale RENTRI** raggiungibile al link:

 [https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/evidenza?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud](https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/evidenza?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud)[https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/evidenza?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud#](https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/evidenza?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud#)

 Nella FAQ si legge che nel caso di soggetti iscritti al Registro Imprese *“Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed **è riferito all'impresa e non alla singola unità locale**; qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale. Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima”*.

 In un'altra FAQ, **nel portale RENTRI è altresì illustrato come modificare, in fase di iscrizione, il dato relativo al numero dei dipendenti acquisito tramite interoperabilità con il Registro Imprese:** *“L’aggiornamento del dato può essere effettuato in qualsiasi momento dall’incaricato (sub-incaricato) o dal rappresentante dell’operatore accedendo all’area riservata Operatori cliccando sulla voce di menu “Pratiche/Variazione” per avviare la pratica di variazione nella quale dovrà selezionare prima l’operatore e poi l’opzione “Aggiornamento anagrafica operatore”, inserendo la motivazione dell’aggiornamento. Per questa tipologia di variazione non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. Il medesimo aggiornamento può essere effettuato anche al momento del versamento del contributo annuo accedendo all’area riservata Operatori alla voce “Pratiche/Contributo annuale”.*

 **Dalla data di iscrizione, anche le aziende iscritte al RENTRI in questo secondo scaglione temporale saranno obbligate ad utilizzare il registro digitale e non potranno più utilizzare i registri cartacei.**Per quanto riguarda **la numerazione** delle operazioni di carico e scarico nell’anno 2025, questa **andrà in continuità tra vecchio registro cartaceo e nuovo registro digitale**.

 Ulteriori informazioni utili ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di legge relativi al RENTRI nonché per l’espletamento delle procedure di iscrizione e utilizzo al sistema sono rinvenibili nel sito di ANCE Padova alla pagina circolari > ambiente e alla sezione approfondimenti > ambiente. Tra le altre, segnaliamo in particolare la circolare n. 41 del 12 febbraio 2025 riportante la guida di istruzioni ANCE al RENTRI per le imprese di costruzioni e la circolare n. 46/2025 contenente le FAQ ANCE al RENTRI. Gli uffici di ANCE Padova rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e consulenza in materia, anche per il tramite del consulente dott. Luca Passadore che l’Associazione mette gratuitamente a disposizione delle aziende associate per tutte le tematiche di natura ambientale.


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