---
title: "Gestione rifiuti: presentazione del MUD entro il 30 giugno 2025."
date: 2025-06-18
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
---

# Gestione rifiuti: presentazione del MUD entro il 30 giugno 2025.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che **la presentazione del MUD**, da utilizzare **per le dichiarazioni** riferite all’anno **2024**, **potrà essere effettuata fino al 30 giugno 2025.**

 Ciò, in considerazione della coincidenza della scadenza del termine – normalmente stabilito per il 30 aprile e per quest’anno prorogato al 28 giugno, ossia centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della nuova modulistica avvenuta lo scorso 25 febbraio (cfr. circolare di ANCE Padova n. 84 del 19 marzo 2025) – con una giornata feriale.

 Si ricorda che **tra le novità della nuova modulistica vi è l’obbligo di compilare e trasmettere le Comunicazioni Rifiuti** – comprese quelle Semplificate – **accedendo ai portali (**[https://www.mudtelematico.it/](https://www.mudtelematico.it/)**[https://www.mudtelematico.it/](https://www.mudtelematico.it/)****e**[https://mudsemplificato.ecocerved.it/](https://mudsemplificato.ecocerved.it/)**[https://mudsemplificato.ecocerved.it/](https://mudsemplificato.ecocerved.it/)****)** **esclusivamente tramite SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o **CIE** (Carta d’Identità Elettronica), **intestati a persona d’impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione**.

 Con l’occasione, si rammenta inoltre che **sono esonerati dall’obbligo di presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006**. Al contrario, **sono obbligati** a presentare il MUD **i seguenti soggetti**:

 
- i trasportatori a titolo professionale;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamenti delle acque e abbattimento dei fumi) con più di dieci dipendenti;
- i consorzi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta.


## Custom Fields

**N.:** 179

