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title: "Legge di Bilancio per il 2026 n. 199/2025. Novità in materia ambientale in tema di terre e rocce da scavo e RENTRI.  - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 10

  [Ambiente](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/ambiente)    12 Gennaio 2026

# Legge di Bilancio per il 2026 n. 199/2025. Novità in materia ambientale in tema di terre e rocce da scavo e RENTRI.

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Novità in materia ambientale in tema di terre e rocce da scavo e RENTRI.", "description": "La Legge di Bilancio 2026 – Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 – in vigore dal 1° gennaio 2026 ha introdotto disposizioni anche in materia ambientale con particolare riferimento a: disciplina delle terre e rocce da scavo; Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti – RENTRI; PFAS.&nbsp; Per quanto concerne la disciplina delle terre e rocce da scavo, l’art. 1, c. 829 della Legge di Bilancio 2026 intervenendo sull’art. 48 del D.L. n. 13/2023 (convertito dalla L. n. 41/2023), ha esteso l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo anche a: i residui di lavorazione di materiali lapidei; le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto; i sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera. Tale previsione consente di superare alcuni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato dell’ambito del parere interlocutorio reso lo scorso aprile (n. 327/2025) sul nuovo schema di regolamento sulle terre e rocce da scavo, destinato a modificare la disciplina attualmente in vigore in materia (DPR n. 120/2017). Con riferimento al RENTRI, la Legge di Bilancio 2026 è intervenuta a sostituire il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.lgs. n. 152/2006 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI e, per effetto della modifica, la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione è stata ridotta. In particolare, in base alla nuova formulazione, vengono espressamente esclusi, oltre ai soggetti che già lo sono per effetto del rinvio all’art. 189, c. 3 del T.U. ambientale, anche i seguenti soggetti: i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva istituiti nel rispetto dei regimi di responsabilità estesa del produttore; gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila sia per la produzione di rifiuti pericolosi che non pericolosi; i produttori di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con iscrizione nella categoria 2-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali, rimanendo però obbligati eventualmente come produttori; per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti; i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati; i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa. Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione in assenza della quale verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.&nbsp; Con l’occasione, si ricorda che: entro il prossimo 13 febbraio 2026, dovranno iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti; dal 13 febbraio 2026, gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI saranno tenuti ad emettere all'emissione e alla gestione del FIR Digitale; le imprese edili sono obbligate ad iscriversi al RENTRI – e quindi alla tenuta digitale del FIR (a partire dal 13/2/2026) e del Registro di carico e scarico – solo qualora dalla loro attività derivi la produzione di rifiuti pericolosi. In caso di produzione esclusiva di rifiuti non pericolosi, per le imprese edili resta consentita la gestione del FIR in modalità cartacea (cfr. circolare ANCE Padova n. 312/2025); i produttori di rifiuti che trasportano i propri rifiutispeciali pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, c. 8 D.lgs. n. 152/2006 (categoria 2bis), devono iscriversi al RENTRI come produttori; N.B. Anticipiamo altresì un NUOVO SEMINARIO in materia di RENTRI e di gestione del FIR Digitale organizzato da ANCE Padova GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2026 ALLE ORE 14.30 presso la Scuola Edile di Padova, di cui sarà data specifica comunicazione nei prossimi giorni. Relatore il Dott. Luca Passadore, già consulente dell’Associazione. Infine, per quanto riguarda i PFAS, la Legge di Bilancio rinvia di sei mesi l’applicazione del limite sulla “somma di PFAS” previsto per la qualità delle acque destinate al consumo umano (art. 24 del D.lgs. 18/2023). Inoltre, fino alla scadenza di tale termine, alcune specifiche sostanze non saranno considerate nel calcolo del limite, rendendo così più graduale l’entrata in vigore delle nuove regole.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-01-12T17:08:34+01:00", "dateCreated": "2026-01-12T17:08:34+01:00", "dateModified": "2026-01-12T17:08:48+01:00" }
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