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title: "Sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi: nuove indicazioni dall’Albo Gestori Ambientali con la Deliberazione n. 1/2026 e la Circolare n. 2/2026."
date: 2026-04-07
categories:
  - name: "Ambiente"
    url: "https://www.ancepadova.it/ambiente.md"
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# Sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi: nuove indicazioni dall’Albo Gestori Ambientali con la Deliberazione n. 1/2026 e la Circolare n. 2/2026.

L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la **Delibera n. 1 del 24 marzo 2026**, **entrata in vigore il 2 aprile u.s**., recante “*Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59*” **che abroga e sostituisce la precedente deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.**

 Con la nuova Delibera vengono **aggiornate le modalità e le tempistiche per l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi.**

 In particolare, **viene preso atto del differimento al 30 giugno 2026 del termine a decorrere dal quale la disponibilità di tali sistemi costituisce requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5**, differimento disposto dalla Legge n. 26/2026 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 200/2025, cd “Milleproroghe”, di cui era stata data notizia con la circolare di ANCE Padova n. 85 del 2 marzo u.s.

 Ai sensi dell’art. 3 della Delibera, **entro la predetta data del 30 giugno 2026, le imprese sono tenute ad attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione mediante apposita istanza sottoscritta telematicamente dal legale rappresentante**. Successivamente, invece, la presenza di tali sistemi dovrà essere attestata contestualmente alla presentazione delle domande di iscrizione o variazione del parco veicolare.

 Si richiama inoltre l’**attenzione** su due particolari aspetti:

 
- **provvedimenti già adottati ed istanze inviate ai sensi della precedente deliberazione**3/2024 a partire dal 1° luglio 2025 e fino all’entrata in vigore della nuova delibera (2 aprile 2026): **sono fatti salvi e si considerano correttamente acquisite e oggetto di iter istruttorio**;
- **autoveicoli che, limitatamente alla categoria 5, dal 1° luglio 2026 non risulteranno adeguati alle disposizioni della Deliberazione n. 1/2026: viene prevista la cancellazione d’ufficio** da parte delle Sezioni regionali e provinciali come indicato dal Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali nella **Circolare n. 2 del 27 marzo 2026**. **Qualora tale cancellazione determini la carenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, viene inoltre previsto che sia avviato il relativo procedimento disciplinare.**

 Sempre nella stessa Circolare n. 2/2026, l’Albo **ha chiarito alcune modalità di applicazione** delle previsioni contenute nella nuova Deliberazione n. 1/2026 precisando che:

 
- è possibile inviare più istanze distinte nel caso di parco veicolare composto da più autoveicoli;
- gli autoveicoli cancellati perché non dotati del sistema di geolocalizzazione possono essere reiscritti con apposita istanza telematica.


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