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title: "Contributo “contrattuale” dovuto dalle imprese edili a Prevedi. Indicazioni operative."
date: 2015-02-03
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Contributo “contrattuale” dovuto dalle imprese edili a Prevedi. Indicazioni operative.

Come già era stato comunicato nella nostra circolare n. 193 del 17 luglio 2014 illustrativa del rinnovo del ccnl “industria/cooperative” 1° luglio 2014, l'Allegato 6 ha previsto un **contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Prevedi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli secondo la scala 100/200 prevista dal ccnl, a decorrere dal 1° gennaio 2015.**

 Al riguardo riteniamo opportuno fornire di seguito alcune **indicazioni operative**.

 **Il contributo “contrattuale”** al Fondo Prevedi **si calcola per gli operai dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%.**

 L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato **per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.**

 Il contributo “contrattuale” **non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.**

 **Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità**. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

 Si rimarca che **sul contributo in esame è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà del 10%**, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare.

 Il contributo “contrattuale” è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

 Per utilità delle imprese e dei consulenti riportiamo in allegato una **tabella riassuntiva** in cui, per ciascun livello retributivo, vengono esposti i **valori mensili e orari del contributo “contrattuale”.**

 
1. Si sottolinea infine che**l’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga, non costituisce****mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.**

 Rammentiamo infatti che per effetto di quanto disposto da Ance e OO.SS. nazionali con Accordo del 18 novembre 2014 **la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità (ai fini Durc) della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili.**

 Si fa riserva di fornire indicazioni relativamente ai lavoratori apprendisti.

 
1. Per utile documentazione **alleghiamo la nota diffusa sull'argomento da Prevedi ed aggiornata al 23 gennaio 2015.**


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**N.:** 37

