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title: "Fondo Prevedi. Quesiti e risposte. Circolare Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE)."
date: 2015-09-11
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Fondo Prevedi. Quesiti e risposte. Circolare Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE).

Ci riferiamo all’obbligo contrattuale istituito dal ccnl per l’industria dell’edilizia 1° luglio 2014, con decorrenza 1° gennaio 2015, di versamento al **Fondo Prevedi** (cfr. nostre circolari n. 37 del 3 febbraio 2015 e n. 66 del 25 febbraio 2015) di un **contributo** pari ad 8 € mensili da riparametrare ai vali livelli secondo la scala 100/200 prevista dal suddetto ccnl.

 Il contributo è, come risaputo, dovuto per gli operai e per gli impiegati.

 Sull’argomento riteniamo utile allegare la **circolare n. 33/2015 della Cnce che riporta la nota con la quale le parti sociali dell’edilizia hanno risposto ai quesiti avanzati dal Prevedi in merito all’applicazione del contributo contrattuale.**

 In particolare, le parti hanno chiarito che **per gli impiegati, ai fini del requisito dei 15 giorni di calendario per il riconoscimento del contributo Prevedi, non sono da considerarsi utili le giornate di assenza per malattia** (compresi gli infortuni extraprofessionali), **cassa integrazione e aspettativa non retribuita.**

 Rientrano, invece, nel computo suddetto, i periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità.

 Con riferimento agli **operai**, è stato confermato che **il contributo contrattuale dovrà essere calcolato prendendo a riferimento le ore ordinarie effettivamente lavorate, tra le quali rientrano anche le ore di assenza relative ai periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità.**

 E’ stato inoltre chiarito, **in materia di lavoro temporaneo** che, in attuazione di quanto previsto dall’accordo “industria” del 29/01/02 e dall’accordo “artigianato” del 24/04/02, **alla categoria degli operai si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore**, ivi compresa la previdenza complementare e, pertanto, a tali lavoratori **andrà applicato “il contributo contrattuale Prevedi”.**

 Diversamente, per gli impiegati in somministrazione, non ricompresi nell’accordo, si applicano le disposizioni legislative in materia di trattamento economico e normativo vigenti.


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**N.:** 260

