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title: "Contratto Collettivo Territoriale interprovinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Padova, Treviso e Vicenza 5 ottobre 2017, integrativo del CCNL. Decorrenza 1 ottobre 2017."
date: 2017-10-20
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Contratto Collettivo Territoriale interprovinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Padova, Treviso e Vicenza 5 ottobre 2017, integrativo del CCNL. Decorrenza 1 ottobre 2017.

Portiamo a conoscenza delle imprese e dei Consulenti del lavoro che il 5 ottobre scorso è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Territoriale interprovinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Padova, Treviso e Vicenza, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 Il documento siglato dalle parti sociali delle tre province (ANCE PADOVA – ANCE TREVISO – ANCE VICENZA e FENEAL-UIL – FILCA-CISL e FILLEA CGIL) rappresenta una novità di ordine assoluto nell'ambito delle relazioni industriali in edilizia nel nostro Paese, in quanto accomuna per una serie di importanti istituti contrattuali i trattamenti previsti per i lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti a ben tre province, quelle per l'appunto di Padova, Treviso e Vicenza.

 Il contratto in questione ha decorrenza dal 1° ottobre 2017, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate per singoli istituti.

 Come già detto, il testo contiene nella Parte Prima la regolamentazione comune per le province di Padova, Treviso e Vicenza e nella Parte Seconda riporta per intero la residua regolamentazione vigente specificatamente per ciascuna delle tre province.

 In particolare, sono state oggetto di una regolamentazione comune per le province di Padova, Treviso e Vicenza:

 - l'orario di lavoro, per gli operai di produzione, per gli impiegati di cantiere e per gli altri impiegati;  
- l'istituto della trasferta;  
- l'istituto della reperibilità aziendale, per gli operai e gli impiegati;  
- la mensa per gli operai, per gli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri ed per gli autisti;  
- le prestazioni ed assistenze contrattuali erogate dalle singole Casse Edili;  
- la prestazione sperimentale di carenza di un solo evento di malattia di durata non superiore a 6 giorni, per gli operai;  
- l'attivazione di una assistenza sanitaria integrativa, con adesione su base volontaria a decorrere dal 1° gennaio 2018, per operai ed impiegati.

 Il nuovo Contratto Collettivo Territoriale interprovinciale sostituisce per intero il precedente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 28 giugno 2012 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Padova.

 N.B. Evidenziamo che l'accordo raggiunto sopprime con decorrenza 1° ottobre 2017 l'indennità di trasporto, già disciplinata dall'art. 11 del ricordato Contratto per la provincia di Padova.

 Pertanto dal 1° ottobre 2017 l'indennità di trasporto non è più dovuta agli operai.

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 ORARIO DI LAVORO OPERAI ED IMPIEGATI (Parte Prima, articolo 3)

 L'orario di lavoro per gli operai di produzione, per gli impiegati di cantiere e per gli altri impiegati viene disciplinato nella parte comune per i territori delle province di Padova, Treviso e Vicenza.

 In particolare vengono regolamentate l'adozione di orari multiperiodali e l'istituzione di regimi di banca ore individuale.

 Le imprese possono adottare, anche individualmente, o per singoli cantieri, dandone comunicazione, anche tramite l'Associazione datoriale territoriale di categoria alle RSU o, in assenza di queste, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, orari multiperiodali e cioè programmare, in un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi, orari settimanali superiori e inferiori a 40 ore, di norma articolati su cinque giorni alla settimana, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali riferibile al periodo stesso.

 In caso di organizzazione multiperiodale dell'orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l'orario programmato settimanale, salvo quanto previsto in materia di banca ore. Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n. 66.

 Fermo restando che il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali, le imprese possono convenire con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, in forma collettiva o individuale, l'istituzione di regimi di banca ore individuale nella quale confluiscano tutte le ore di straordinario prestate ai fini della possibilità di fruizione di permessi compensativi retribuiti in luogo del pagamento delle ore di straordinario. Per le ore prestate oltre l'orario normale e accantonate in banca ore è riconosciuta la corresponsione nel periodo di paga della sola maggiorazione del 15%. I permessi compensativi sono retribuiti come orario ordinario di lavoro e fruiti a richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

 Le imprese possono convenire con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, che i permessi compensativi retribuiti possano essere utilizzati al fine di evitare o contenere il ricorso alla CIGO. I permessi compensativi retribuiti maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo. I permessi compensativi retribuiti non fruiti entro tale termine devono essere liquidati con le maggiorazioni di lavoro straordinario previste dal citato C.c.n.l., scomputando a tale fine la maggiorazione del 15% già corrisposta, e per gli operai senza le percentuali di cui agli articoli 5 e 18 dello stesso C.c.n.l..

 Sono confermati:  
- l'orario normale contrattuale di lavoro di 40 ore settimanali di media annua,  
- la disciplina dei riposi annui mediante permessi individuali;  
- i quattro mesi dell'anno (maggio, giugno, luglio e settembre) durante i quali è consentito alle imprese, con le modalità previste, di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, fino ad un massimo di 5 ore settimanali, retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario, fermo restando il loro carattere ordinario;

 In relazione a specifiche e motivate richieste da parte di personale dipendente, possono essere convenute particolari modalità di godimento dei permessi maturati, anche attraverso l'accorpamento degli stessi, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa. Per le suddette modalità di godimento la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo nel quale si intende usufruire dei permessi individuali.

 REPERIBILITA' AZIENDALE (Parte Prima, articolo 4)

 L'istituto della reperibilità aziendale, sia per gli operai che per gli impiegati, viene disciplinato nella parte comune per i territori delle province di Padova, Treviso e Vicenza.  
La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall'azienda fuori dall'orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l'erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro.

 I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

 L'indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono alla richiesta per iscritto del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall'orario di lavoro normalmente praticato dall'impresa, è fissata, a decorrere dal 1° ottobre 2017, nelle seguenti misure giornaliere:

 Compenso  
giornaliero  
16 ore  
giorno lavorato 24 ore  
giorno libero 24 ore  
giorno festivo

 7,00  
9,00  
12,00

 In caso di disponibilità alla reperibilità, l'azienda adotta criteri di rotazione del personale.  
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la settimana, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 30%.

 L'indennità di reperibilità è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore rimane reperibile e in attesa di chiamata per sopperire ad esigenze non programmate nell'orario di lavoro, garantendo per iscritto al datore di lavoro la sua disponibilità a recarsi presso la sede, luogo di raccolta o nel luogo di intervento, secondo le indicazioni del datore di lavoro, con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza, o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica chiamata.

 Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato.

 Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione, oltre il rimborso delle eventuali spese per l'utilizzo del mezzo proprio in ragione di € 0,50 per ogni chilometro percorso e con esclusione di qualsiasi indennità o diaria di trasferta, ferma restando la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

 Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro.

 Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi.

 Ai sensi delle norme vigenti, è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 8 ore ed accordando una protezione adeguata.

 MENSA OPERAI E IMPIEGATI (Parte Prima, articolo 5)

 La mensa per gli operai, per gli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri ed per gli autisti viene disciplinato nella parte comune per i territori delle province di Padova, Treviso e Vicenza.

 Il pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, pane, acqua, con esclusione delle bevande alcoliche e può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.

 L'azienda concorre alle spese dello stesso in ragione del 95% del suo costo e comunque in ogni caso in misura non superiore a 12,00 € giornaliere, salvo trattamenti di miglior favore accordati dall'azienda.

 Ove il pasto non possa essere fornito, troveranno applicazione:  
- per gli operai in trasferta, le indennità di trasferta giornaliere maggiorate secondo la disciplina illustrata successivamente ;  
- per gli operai non in trasferta, per gli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri e per gli autisti, l'indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto di pari importo, elevabile a € 7,00 se fornito in forma elettronica.

 L'indennità sostitutiva di mensa o il servizio sostitutivo non spettano al lavoratore che non intenda avvalersi della fornitura del pasto, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.

 TRATTAMENTI DI TRASFERTA OPERAI (Parte Prima, articolo 6)

 I trattamenti di trasferta per gli operai, sono disciplinati nella parte comune per i territori delle province di Padova, Treviso e Vicenza.

 Dal 1° ottobre 2017 sono riformulati i trattamenti di trasferta per gli operai per l'ipotesi di trasferta giornaliera e per quella di trasferta con pernottamento, e viene regolamentato l'utilizzo del mezzo aziendale, di quello pubblico e di quello privato, per recarsi in trasferta.

 N.B. In particolare, nell'ipotesi di trasferta giornaliera è prevista l'erogazione di una diaria di trasferta, con mantenimento del servizio di mensa, o, in alternativa, l'erogazione di una diaria di trasferta in misura maggiorata senza riconoscimento del servizio di mensa ovvero del servizio sostitutivo di mensa ovvero dell'indennità sostitutiva del servizio di mensa, dovendo l'operaio provvedere personalmente alle spese per il vitto.

 Nel caso di trasferta giornaliera è prevista l'erogazione di una diaria giornaliera solo ove l'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere sito oltre 4 Km dai confini territoriali del comune dove è ubicata la sede di lavoro.

 La diaria giornaliera di trasferta è di importo differenziato in ragione delle fasce chilometriche, di seguito individuate, entro cui ricade il cantiere di destinazione:

 a) 1^ fascia: cantiere sito oltre 4 Km e fino a 25 Km dai confini territoriali di cui sopra;  
b) 2^ fascia: cantiere sito oltre 25 Km e fino a 55 Km dai confini territoriali di cui sopra;  
c) 3^ fascia: cantiere sito oltre 55 Km e fino a 85 Km dai confini territoriali di cui sopra;  
d) 4^ fascia: cantiere sito oltre 85 Km.

 Ai fini della determinazione della fascia chilometrica entro cui ricade il cantiere di destinazione, si fa riferimento alla misurazione tramite applicazione di Google Maps.

 La sede di lavoro è quella per la quale il lavoratore è stato contrattualmente assunto, indicata nella lettera o contratto di assunzione, o in cui è stato successivamente trasferito. L'operaio assunto inizialmente in un cantiere, o successivamente trasferito in un cantiere, e il cui rapporto di lavoro continui dopo la conclusione del predetto cantiere, successivamente alla conclusione dello stesso deve intendersi trasferito presso la sede dell'impresa, salvo espresso trasferimento ad altro cantiere.

 La diaria giornaliera di trasferta è erogata secondo le seguenti misure giornaliere:

 a) 1^ fascia: 6 €  
b) 2^ fascia: 10 €  
c) 3^ fascia: 15 €  
d) 4^ fascia: 15 € + 4 € per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km eccedente la 3^ fascia.

 In alternativa, può essere erogata una diaria giornaliera di trasferta in misura maggiorata, senza riconoscimento del servizio di mensa ovvero del servizio sostitutivo di mensa ovvero dell'indennità sostitutiva del servizio di mensa, dovendo l'operaio provvedere personalmente alle spese per il vitto, secondo le seguenti misure giornaliere:

 a) 1^ fascia: 18 €  
b) 2^ fascia: 22 €  
c) 3^ fascia: 27 €  
d) 4^ fascia: € 27 € + 4 € per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km.

 La diaria giornaliera di trasferta non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando quest'ultimo, recandosi direttamente nel cantiere di destinazione, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

 Qualora la distanza del cantiere ove l'operaio è comandato a prestare la propria opera, fosse superiore alle tre ore complessive (andata e ritorno) di viaggio e/o a 135 km dal confine territoriale del comune dove ha sede l'impresa, anche in considerazione del tempo necessario e delle relative difficoltà per giungere al luogo di lavoro e per il rientro, la stessa valuterà la possibilità di rendere disponibile il pernottamento, anche al fine di facilitare il recupero psico-fisico del lavoratore.

 In caso di pernottamento in luogo, con fornitura di vitto e alloggio (colazione, pranzo, cena e pernottamento) o rimborso delle relative spese, all'operaio spetta una diaria giornaliera pari a 14 € per tutti i giorni di trasferta con pernottamento, compreso quello di andata in luogo ma non quello di ritorno dal luogo. Per il giorno di ritorno dal luogo all'operaio spetta la diaria giornaliera di trasferta in ragione della fascia chilometrica di distanza del cantiere oltre alla normale retribuzione.

 La diaria giornaliera di trasferta si intende risarcitoria di ogni altra spesa e disagio conseguenti alla trasferta, salvo eventuali spese di viaggio qualora l'operaio sia comandato all'utilizzo di mezzo pubblico o di mezzo proprio.

 La diaria giornaliera di trasferta viene corrisposta per i soli giorni di effettuazione della trasferta, quindi con esclusione dei giorni di ferie, permesso, malattia, infortunio.

 L'operaio che percepisce la diaria giornaliera di trasferta, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio di lavoro.

 Resta salva la particolare disciplina prevista dall'art.21 del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili per gli addetti ai lavori di armamento ferroviario.

 Utilizzo mezzi di trasporto per la trasferta

 L'operaio è libero di scegliere se recarsi nel cantiere di trasferta con il mezzo di trasporto aziendale messo a disposizione, con il mezzo di trasporto pubblico o proprio, fermo restando che ha diritto al rimborso delle spese di viaggio solo nel caso sia comandato all'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico o proprio.

 In assenza di mezzo di trasporto aziendale messo a disposizione, l'operaio può essere comandato all'utilizzo di mezzo pubblico o di mezzo proprio. In caso di utilizzo comandato di mezzo pubblico l'operaio ha diritto al rimborso delle spese di viaggio quali risultanti da documento rilasciato dal vettore oltre alla diaria giornaliera di trasferta. In caso di utilizzo comandato di mezzo proprio l'operaio ha diritto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, qualunque sia il mezzo utilizzato, ad un rimborso chilometrico di 0,50 € per ogni chilometro di percorso.

 All'operaio comandato alla guida dei mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori è corrisposta, oltre alla diaria giornaliera di trasferta di cui sopra, un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione per il tempo di guida andata e ritorno, con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

 Il tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

 Sulla indennità di guida, non si computa la percentuale di cui all'art.18 del sopracitato C.c.n.l. poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura onnicomprensiva di ogni incidenza. E' altresì esclusa l'incidenza sul T.F.R. dell'indennità di guida.

 PRESTAZIONE SPERIMENTALE DI CARENZA MALATTIA (Parte prima, articolo 9)

 La parte comune per i territori delle province di Padova, Treviso e Vicenza, ha previsto l'introduzione, in via sperimentale per l'esercizio Cassa Edile 2017- 2018 (1° ottobre 2017-30 settembre 2018), di un trattamento economico giornaliero per i giorni di carenza (1°, 2° e 3° giorno), nel caso di malattia non superiore a 6 giorni.

 Ricordiamo che nel caso di malattia superiore a 6 giorni è dovuto il trattamento economico giornaliero previsto dal CCNL, con quota rimborsabile/conguagliabile dalla Cassa edile.

 Il nuovo trattamento economico giornaliero per i giorni di carenza (1°, 2° e 3° giorno) è dovuto limitatamente ad un solo evento di malattia non superiore a 6 giorni ed è erogato dall'impresa in ragione del coefficiente 0,500 rapportato agli elementi di paga utili per il calcolo del trattamento integrativo con le modalità e criteri stabiliti dal vigente CCNL e successivo rimborso/conguaglio da parte della Cassa Edile dell'importo erogato dall'azienda.

 Tale trattamento di carenza ha carattere di premialità venendo riconosciuto dall'impresa solo al personale operaio che nell'anno solare precedente a quello per cui viene richiesto il trattamento di carenza abbia totalizzato 1400 ore di lavoro ordinario; al fine del raggiungimento della soglia delle 1400 ore saranno equiparate per la maturazione del diritto alla percezione del trattamento, fino ad un massimo di 200 ore di Cassa Integrazione Guadagni utilizzate per il singolo lavoratore dall'impresa nonché i permessi retribuiti fruiti per la partecipazione a Comitati Direttivi sindacali provinciali, regionali e nazionali delle OO.SS. di categoria e confederali.

 Al termine dell'anno di sperimentazione le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza si incontreranno congiuntamente per verificare il consolidamento/ rimodulazione/ eventuale revisione delle modalità di erogazione della prestazione, anche in relazione agli effetti riscontrati di ricaduta della stessa sui conti economici e finanziari della Cassa Edile.

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 Ci riserviamo di commentare più diffusamente il nuovo Contratto Collettivo Territoriale Interprovinciale attraverso nuove nostre circolari e, confermandoci a disposizione, porgiamo cordiali saluti.


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