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title: "Contribuzione verso Prevedi durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni"
date: 2020-05-27
description: "Per opportuna informativa trasmettiamo la nota del Prevedi relativa ai rapporti tra Cassa Integrazione e contribuzione verso il Fondo.  Le indicazioni si differenziano tra contributo “contrattuale"
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Contribuzione verso Prevedi durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni

Per opportuna informativa trasmettiamo la **nota del Prevedi relativa ai rapporti tra Cassa Integrazione e contribuzione verso il Fondo.**

 Le indicazioni si differenziano tra contributo “contrattuale”, contribuzione di “fonte tfr” e contributo “iscritti”.

 **CONTRIBUTO “CONTRATTUALE” E CASSA INTEGRAZIONE**

 Il **contributo contrattuale** deve essere **calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate**. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc..

 **Per gli impiegati il contributo è riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario**. Sul piano operativo, **non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito, le giornate di assenza per** malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), **cassa integrazione** e aspettativa non retribuita.

 **CONTRIBUZIONE DI FONTE TFR**

 L’art. 2120 comma 3 del codice civile stabilisce che “in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale”, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è quella “a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”. Ne deriva che, **durante l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, il TFR matura per intero e quindi, se destinato alla previdenza complementare, deve essere versato al Fondo Pensione nella misura a suo tempo scelta dal lavoratore.**

 **CONTRIBUZIONE PERCENTUALE SULLA RETRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE E A CARICO DELL’AZIENDA**

 Per quanto riguarda il contributo percentuale verso Prevedi, sulla base di quanto disposto dai commi 12 e 13 dell’articolo 8 dello Statuto del Prevedi e dall’articolo 8 del D.Lgs.252/2005, **nel corso della cassa integrazione, la contribuzione al Fondo pensione è ridotta in funzione della retribuzione, che rimane a carico dell'azienda per le ore effettivamente lavorate.** Nell’esempio riportato nella nota in esame, se la retribuzione a carico dell’azienda corrisposta al lavoratore è pari all’x% della retribuzione contrattuale ordinaria, la contribuzione a Prevedi a carico azienda e a carico lavoratore sarà calcolata sull’x% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.


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