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title: "Contributo Fondo Assistenza Cassa Edile e contributo Sanedil. Trattamento fiscale."
date: 2021-06-09
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Contributo Fondo Assistenza Cassa Edile e contributo Sanedil. Trattamento fiscale.

Come riportato anche nella circolare n. 6/2021 dell’8 giugno scorso trasmessa ad imprese e consulenti del Lavoro dalla Cassa Edile Interprovinciale del Veneto (CEIV), **con una recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n.54/E/2020) è stata prevista l’esclusione dall’imponibilità fiscale dei contributi versati agli Enti bilaterali nei seguenti casi**:

 
- qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un Ente o a una Cassa. In questo caso la contribuzione all’Ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori;
- qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’Ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore

 **L’Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l’assunto secondo il quale ove il contributo versato all’Ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti**.

 **Ed è proprio il caso della contribuzione dovuta dall’impresa alla Cassa Edile che viene calcolata, non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa impresa, ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese.**

 In pratica, **la contribuzione versata alle Casse dall’impresa non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore.**

 Pertanto, **le Casse Edili non dovranno più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese.** Le Casse Edili, inoltre, dovranno informare le imprese iscritte che l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa.

 Ciò premesso, secondo i principi sino ad ora uniformemente enunciati dall’Agenzia delle Entrate, **il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un Ente bilaterale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir**, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

 **La Cnce con la propria comunicazione allegata n. 10377 del 18 maggio scorso**, sulla base dell’interpello dell’Agenzia delle Entrate 24/2018, **rende alcuni esempi**:

 
- le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali.
- le borse di studio (somme, assegni, premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un’attività di studio o di formazione), rilevano ai fini fiscali.

 **N.B****.** In conclusione, facendo riferimento alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile Interprovinciale del Veneto (CEIV) non concorre più alla determinazione dell’imponibile fiscale il contributo Fondo Assistenza Cassa Edile (2,25%), mentre, allo stato, il contributo Fondo Sanitario Nazionale “Sanedi” (0,60%) rileva ancora fiscalmente e determina un incremento dell’imponibile fiscale a carico del lavoratore, in quanto tale Fondo oggi non è ancora iscritto all’anagrafe dei Fondi Sanitari.


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