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title: "Sottoscrizione del Decreto MinLavoro per la verifica della congruità in edilizia."
date: 2021-07-01
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Sottoscrizione del Decreto MinLavoro per la verifica della congruità in edilizia.

E’ stato **firmato il 25 giugno scorso dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il decreto per la verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili**, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto da Ance, OO.SS. e dalle altre organizzazioni datoriali dell’edilizia (artigianato, cooperazione) il 10 settembre 2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità (cfr. all.).

 Come indicato nel **[comunicato stampa del Ministero](https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/edilizia-ministro-orlando-firma-decreto-per-verifica-congruita-manodopera-appalti-e-subappalti.aspx/)**, la verifica della congruità verrà effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

 
- la verifica della congruità è riferita all’**incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nei lavori pubblici che privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione**;

 
- rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 
- **la verifica della congruità si applica, nei lavori privati, alle opere il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a 70.000 euro**;

 
- **in fase di prima applicazione la verifica viene effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, di cui alla tabella allegata all’Accordo suddetto**;

 
- per la verifica della congruità **si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera**, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, **nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie**;

 
- in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate;

 
- **l'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente**, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente;

 
- **per i lavori pubblici**, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva **è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori**;

 
- **per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente**. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva;

 
- **qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni**, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità;

 
- la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. **Decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità**. La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria in BNI;

 
- **se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento**;

 
- l'impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo del 10 settembre 2020. **In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online** **(c.d. DoL)**;

 
- ai fini del rilascio del DOL alle altre imprese coinvolte nell'appalto, restano ferme le relative disposizioni già previste a legislazione vigente;

 
- **le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021**;

 
- la CNCE assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un'apposita banca dati condivisa con INPS, INAIL e INL.

 Nel decreto è stata, inoltre, prevista la sottoscrizione di una **convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INL, l'INPS, l'INAIL e la CNCE per la definizione, entro 12 mesi dall'adozione del decreto, delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa**.

 Tale convenzione consentirà di rendere disponibili le seguenti informazioni:

 
- gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata;
- i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 Sarà inoltre costituito, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un **Comitato di monitoraggio** composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS, dell'INAIL, dell’INL e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

 Con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

 Facendo riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena sarà pubblicato il relativo Decreto ministeriale, ci confermiamo a disposizione e porgiamo i migliori saluti.


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**N.:** 191

