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title: "Erogazione nel 2022 dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) agli operai e agli impiegati dell’edilizia nella provincia di Padova. Verifica a livello territoriale dei presupposti. Adempimenti aziendali per la corresponsione."
date: 2022-04-05
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Erogazione nel 2022 dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) agli operai e agli impiegati dell’edilizia nella provincia di Padova. Verifica a livello territoriale dei presupposti. Adempimenti aziendali per la corresponsione.

In attuazione di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Assindustria Veneto Centro – Sezione Autonoma ANCE, ANCE Padova e ANCE Vicenza, in data 15 dicembre 2021, avevano concordato con le Organizzazioni Sindacali territoriali le modalità di verifica e di determinazione a livello territoriale e a livello aziendale, nonché le modalità e i tempi di erogazione dell’**Elemento Variabile della Retribuzione** **(E.V.R.)** per gli anni di competenza 2021, 2022 e 2023.

 **N.B.** **In data 28 marzo 2022, Ance Padova e Assindustria Veneto Centro – Sezione Autonoma ANCE, congiuntamente con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, sulla base dei dati degli indicatori forniti dalla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., hanno proceduto alle verifiche** e determinazioni previste dal citato dall’Accordo territoriale 15 dicembre 2021 **relativamente all’E.V.R. di competenza 2021 da corrispondere nel 2022****, per il territorio delle province di Padova e Treviso.**

 In particolare, **è stato accertato che**, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo territoriale 15 dicembre 2021 citato, **ci sono i presupposti per il riconoscimento dell'E.V.R. di competenza 2021 per il territorio delle province di Padova** e di Treviso, **che verrà corrisposto dalle imprese, previa verifica a livello aziendale sulla base di due indicatori aziendali**, nella misura oraria corrispondente:

 
- al **4%** dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 1), qualora dalla verifica aziendale le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive (entrambi pari; uno pari e uno positivo; entrambi positivi);
- al **2,6%** dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 2), qualora dalla verifica aziendale la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali.

 **L’E.V.R. da corrispondere è pari al valore orario moltiplicato per il numero di ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2021 (con un massimo di 173 ore mensili).**

 **N.B.** Gli importi dell'E.V.R. **saranno corrisposti a consuntivo in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2022**, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2022 a luglio 2022, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

 **N.B.** **Le imprese non corrisponderanno l'E.V.R. se le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.**

 Nella presente circolare vengono richiamate le modalità di verifica aziendale e le modalità ed i termini di corresponsione dell’E.V.R.

 **Verifica a livello aziendale – Indicatori a livello aziendale – Misura dell’E.V. R da erogare.**

 Ai fini della verifica a livello aziendale, **l'impresa procederà entro il mese di aprile 2022, al calcolo dei seguenti due indicatori aziendali:**

 1.       **ore di lavoro effettivo** relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla C.E.I.V., mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre). **In particolare, il raffronto dei valori medi è effettuato prendendo a riferimento: il triennio 2019 -2020- 2021 rispetto al triennio 2018-2019-2020;**

 2.**       volume d'affari IVA**, così come rilevabile esclusivamente dalle **dichiarazioni annuali IVA** dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni i 1° gennaio- 31 dicembre). In particolare, **il raffronto dei valori medi del volume di affari è effettuato prendendo a riferimento: le dichiarazioni IVA del triennio 2019 -2020-2021 rispetto a quelle del triennio 2018-2019-2020.**

 Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

 **N.B.** All'esito del predetto raffronto, **l'azienda:**

 a)       **corrisponderà gli importi orari dell’E.V.R. nella misura oraria di cui alle** **Tabelle 1** per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2021 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), **qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;**

 b)       **corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura oraria di cui alle** **Tabelle 2** e per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2021 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), **qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori aziendali;**

 c)       **non corrisponderà l'E.V.R., qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.**

 Ai fini dell’erogazione dell'E.V.R., alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno **equiparate** esclusivamente:

 a)       ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;

 b)       ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;

 c)       ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;

 d)       ore di congedo per maternità e paternità;

 e)       ore di donazione sangue;

 f)       ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70.

 Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.

 In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

 **Per gli apprendisti operai ed impiegati il valore orario dell’E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante ai sensi dell’art. 92 del C.C.N.L. con riferimento al semestre che comprende il mese di aprile 2022.**

 Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per l’anno di competenza saranno corrisposti a consuntivo, per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell’anno 2021 fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese, in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2022, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2022 a luglio 2022, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

 Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale:

 
- le imprese costituitesi nel corso del 2018 effettueranno la comparazione del biennio 2020-2021 con quello immediatamente precedente 2019-2020;
- le imprese costituitesi nel corso del 2019 effettueranno la comparazione dell'anno 2021 con quello immediatamente precedente 2020;
- le imprese costituitesi nel corso dell’anno 2020 dovranno corrispondere gli importi dell’E.V.R. nella misura oraria di cui alle Tabelle 1;
- le imprese costituitesi nel corso dell’anno 2021 non dovranno corrispondere gli importi dell’E.V.R.

 **N.B.****Obblighi delle imprese nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi.**

 Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale **verrà attivata la seguente procedura** **nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi**:

 a)       **l'impresa, entro il successivo mese di maggio 2022, renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori aziendali alla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;**

 b)       **la Cassa Edile informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente alle ore denunciate.**

 **Campo di applicazione.**

 L’E.V.R. come sopra determinato è corrisposto ai lavoratori cui è applicato il Contratto Collettivo Territoriale Interprovinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Treviso e Vicenza, con riferimento alle Province di Padova e Treviso, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, sempre che siano **ancora in forza nel mese di aprile 2022** e sempre che nel 2021 vi siano ore ordinarie effettivamente lavorate o equiparate.

 **Incidenza dell’E.V.R.**

 L'E.V.R. **non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal C.C.N.L.,** ivi compreso il trattamento di fine rapporto e **non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile**. Pertanto, ai fini esemplificativi, gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati.

 **Regime fiscale**

 Si ritiene che all’E.V.R. di competenza 2021 erogabile nel 2022 non sia applicabile il regime fiscale di assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% (c.d. detassazione) previsto dall’ art. 1, co. 288 della legge n. 208 del 2015.


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**N.:** 117

