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title: "Congruità. Procedura di segnalazione in BNI (Banca Nazionale delle Imprese irregolari) in caso di esito negativo."
date: 2022-04-08
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Congruità. Procedura di segnalazione in BNI (Banca Nazionale delle Imprese irregolari) in caso di esito negativo.

In relazione a recenti colloqui con imprese associate in merito alla conclusione con esito negativo della verifica di congruità, trasmettiamo la Comunicazione n. 807 del 21 febbraio 2022, con cui la CNCE ha fornito chiarimenti operativi alle Casse Edili/Edilcasse per effettuare la segnalazione in BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari) come previsto dall’art. 5 co. 3 del D.M. n. 143/2021.

 La Cassa Edile/Edilcassa deve inviare la segnalazione di irregolarità nello stesso mese in cui si è conclusa la verifica negativa di congruità, inserendo il codice fiscale dell’impresa all’interno del flusso mensile *“irregolari BNI*” già in uso e con le procedure attualmente in vigore. Se, ad esempio, in data 15 aprile 2022 si conclude l’emissione della certificazione di congruità con esito negativo, la Cassa Edile/Edilcassa, all’interno del suddetto flusso mensile, inviabile tra il 16 ed il 30 aprile 2022 (competenza febbraio 2022), provvede ad inviare, con le consuete modalità, anche la segnalazione dell’impresa in BNI.

 La CNCE precisa che, qualora la predetta impresa non risulti censita in BNI, la Cassa Edile/Edilcassa deve procedere, come già accade, all’invio della posizione anagrafica antecedentemente alla segnalazione di irregolarità (flusso “*anagrafica imprese iscritte*”).

 Inoltre, qualora la Cassa Edile/Edilcassa, per ragioni tecniche, non riesca ad inviare la segnalazione di irregolarità con il flusso mensile entro lo stesso mese in cui è avvenuta l’emissione con esito negativo della verifica di congruità, dovrà inviare tale segnalazione di irregolarità nel più breve tempo possibile, utilizzando l’attuale procedura di “omessa segnalazione”.

 Per gli ulteriori chiarimenti operativi, si rinvia alla comunicazione allegata.


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