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title: "Erogazione nel 2023 dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) agli operai e agli impiegati edili nella provincia di Padova. Sussistenza a livello territoriale dei presupposti. Verifica aziendale e adempimenti ai fini della corresponsione. B"
date: 2023-05-23
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Erogazione nel 2023 dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) agli operai e agli impiegati edili nella provincia di Padova. Sussistenza a livello territoriale dei presupposti. Verifica aziendale e adempimenti ai fini della corresponsione. B

In attuazione di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Assindustria Veneto Centro – Sezione Autonoma ANCE, ANCE Padova e ANCE Vicenza, in data 15 dicembre 2021, avevano concordato con le Organizzazioni Sindacali territoriali le modalità di verifica e di determinazione a livello territoriale e a livello aziendale, nonché le modalità e i tempi di erogazione dell’**Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)** per gli anni di competenza 2021, 2022 e 2023.

 **N.B.** **Nello scorso mese di aprile, Ance Padova e la Sezione Autonoma ANCE di Confindustria Veneto Est, congiuntamente con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, sulla base dei dati degli indicatori forniti dalla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., hanno proceduto alle verifiche** e determinazioni previste dal citato dall’Accordo territoriale 15 dicembre 2021 **relativamente all’E.V.R. di competenza 2022 da corrispondere nel 2023****, per il territorio delle province di Padova e Treviso.**

 In particolare, **è stato accertato che**, ai sensi di quanto previsto dal menzionato Accordo territoriale 15 dicembre 2021, **sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'E.V.R. di competenza 2022 per il territorio delle province di Padova** e di Treviso, **che verrà corrisposto dalle imprese - previa verifica da parte di queste ultime di due indicatori aziendali**- nella misura oraria corrispondente:

 
- al **4%** dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 1), qualora dalla verifica aziendale le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive (entrambi pari; uno pari e uno positivo; entrambi positivi);

 
- al **2,6%** dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 2), qualora dalla verifica aziendale la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali.

 **N.B.** **L’E.V.R. da corrispondere è pari al valore orario moltiplicato per il numero di ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2022 (con un massimo di 173 ore mensili).**

 **N.B.****Gli importi dell'E.V.R. saranno corrisposti a consuntivo in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2023**, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2023 a luglio 2023, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

 **N.B.****Le imprese non corrisponderanno l'E.V.R. se le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.**

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 Nella presente circolare vengono indicate le modalità di verifica aziendale e le modalità ed i termini di corresponsione dell’E.V.R.

 **Verifica e indicatori a livello aziendale – Misura dell’E.V.R. da erogare.**

 Ai fini della verifica a livello aziendale, **l'impresa procederà al calcolo dei seguenti due indicatori aziendali:**

 
1. **ore di lavoro effettivo** relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla C.E.I.V., mettendo a tal fine a confronto il valore medio del triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre). **In particolare, il confronto dei valori medi è effettuato prendendo a riferimento: il triennio 2020 -2021- 2022 rispetto al triennio 2019-2020-2021;**
2. **volume d'affari IVA**, così come rilevabile esclusivamente dalle **dichiarazioni annuali IVA**dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a confronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre). **In particolare,** **il confronto dei valori medi del volume di affari è effettuato prendendo a riferimento: le dichiarazioni IVA del triennio 2020 -2021-2022 rispetto a quelle del triennio 2019-2020-2021.**

 Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

 **N.B.** **All'esito del predetto confronto,** **l'azienda:**

 
1. **corrisponderà gli importi orari dell’E.V.R. nella misura oraria di cui alle Tabelle 1** per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2022 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), **qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;**
2. **corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura oraria di cui alle Tabelle 2** e per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2022 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), **qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori aziendali;**
3. **non corrisponderà l'E.V.R., qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.**

 Ai fini dell’erogazione dell'E.V.R., alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno **equiparate****esclusivamente:**

 
1. ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
2. ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
3. ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
4. ore di congedo per maternità e paternità;
5. ore di donazione sangue;
6. ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70.

 **Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.**

 In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

 **Per gli apprendisti operai ed impiegati il valore orario dell’E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante ai sensi dell’art. 92 del C.C.N.L. con riferimento al semestre che comprende il mese di aprile 2023.**

 Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale:

 
- le imprese costituitesi nel corso del 2019 effettueranno la comparazione del biennio 2021-2022 con quello immediatamente precedente 2020-2021;
- le imprese costituitesi nel corso del 2020 effettueranno la comparazione dell'anno 2022 con quello immediatamente precedente 2021;
- le imprese costituitesi nel corso dell’anno 2021 dovranno corrispondere gli importi dell’E.V.R. nella misura oraria di cui alle Tabelle 1;
- le imprese costituitesi nel corso dell’anno 2022 non dovranno corrispondere gli importi dell’E.V.R.

 **N.B.****Obblighi delle imprese nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi.**

 Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale **verrà attivata la seguente procedura nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi:**

 
1. **l'impresa renderà tempestivamente un’autodichiarazione ( bozza allegata) sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori aziendali alla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;**

1. **la Cassa Edile informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali. Se richiesto, verrà attivato un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.**

 **Campo di applicazione.**

 L’E.V.R. come sopra determinato è corrisposto ai lavoratori cui è applicato il Contratto Collettivo Territoriale Interprovinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Treviso e Vicenza, con riferimento alle Province di Padova e Treviso, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, sempre che siano **ancora in forza nel mese di aprile 2023** e sempre che nel 2022 vi siano ore ordinarie effettivamente lavorate o equiparate.

 **Incidenza dell’E.V.R.**

 **L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal C.C.N.L.,** ivi compreso il trattamento di fine rapporto **e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile**. Pertanto, ai fini esemplificativi, gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati.

 **Regime fiscale**

 Si ritiene che all’E.V.R. di competenza 2022 erogabile nel 2023 sia applicabile il regime fiscale di assoggettamento ad imposta sostitutiva del 5% (c.d. detassazione) previsto dall’ art. 1, co. 288 della Legge n. 208 del 2015, come modificato dall’art. 1, comma 63, della Legge n. 197/2022 che ha ridotto dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023.


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**N.:** 146

