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title: "Erogazione nel 2024 dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) agli operai e agli impiegati edili nella provincia di Padova. Sussistenza a livello territoriale dei presupposti. Verifica aziendale e adempimenti ai fini della corresponsione. B"
date: 2024-05-30
categories:
  - name: "CCNL e contratto territoriale"
    url: "https://www.ancepadova.it/ccnl-e-contratto-territoriale.md"
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# Erogazione nel 2024 dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) agli operai e agli impiegati edili nella provincia di Padova. Sussistenza a livello territoriale dei presupposti. Verifica aziendale e adempimenti ai fini della corresponsione. B

In attuazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Assindustria Veneto Centro – Sezione Autonoma ANCE (oggi Confindustria Veneto Est – Sezione Autonoma Ance Rovigo e Treviso), ANCE Padova e ANCE Vicenza, in data 15 dicembre 2021, avevano concordato con le Organizzazioni Sindacali territoriali le modalità di verifica e di determinazione a livello territoriale e a livello aziendale, nonché le modalità e i tempi di erogazione dell’**Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)** per gli anni di competenza 2021, 2022 e 2023.

 **N.B.** **Il 16 maggio scorso, Ance Padova e la Sezione Autonoma ANCE di Confindustria Veneto Est, congiuntamente con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, sulla base dei dati degli indicatori forniti dalla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., hanno proceduto alle verifiche** e determinazioni previste dal citato Accordo territoriale 15 dicembre 2021 **relativamente all’E.V.R. di competenza 2023 da corrispondere nel 2024****, per il territorio delle province di Padova e Treviso.**

 In particolare, **è stato accertato che**, a termini del menzionato Accordo territoriale, **sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'E.V.R. di competenza 2023 per il territorio delle province di Padova** e di Treviso, **che verrà corrisposto dalle imprese - previa verifica da parte di queste ultime di due indicatori aziendali**- nella misura oraria corrispondente:

 
- al **4%** dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 1), qualora dalla verifica aziendale le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive (entrambi pari; uno pari e uno positivo; entrambi positivi);
- al **2,6%** dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 2), qualora dalla verifica aziendale la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali.

 **N.B.** **L’E.V.R. da corrispondere è pari al valore orario moltiplicato per il numero di ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2023 (con un massimo di 173 ore mensili).**

 **N.B.****Gli importi dell'E.V.R. saranno corrisposti a consuntivo in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2024**, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da maggio 2024 a luglio 2024, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

 Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro nel mese di aprile 2024, stante l’intervenuta ricognizione dei menzionati presupposti a livello territoriale in data, come già si è detto più sopra, 16 maggio 2024, si consiglia di procedere all’erogazione dell’EVR entro il mese di giugno o luglio 2024,

 **N.B.****Le imprese non corrisponderanno l'E.V.R. se le variazioni dei due indicatori aziendali risulteranno entrambe negative.**

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 Nella presente circolare vengono indicate le modalità di verifica aziendale e le modalità ed i termini di corresponsione dell’E.V.R.

 **Verifica e indicatori a livello aziendale – Misura dell’E.V.R. da erogare.**

 Ai fini della verifica a livello aziendale, **l'impresa procederà al calcolo dei seguenti due indicatori aziendali:**

 
1. **ore di lavoro effettivo** relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla C.E.I.V., mettendo a tal fine a confronto il valore medio del triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre). **In particolare, il confronto dei valori medi è effettuato prendendo a riferimento: il triennio 2021 -2022- 2023 rispetto al triennio 2020-2021-2022;**
2. **volume d'affari IVA**, così come rilevabile esclusivamente dalle **dichiarazioni annuali IVA**dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a confronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre). **In particolare,** **il confronto dei valori medi del volume di affari è effettuato prendendo a riferimento: le dichiarazioni IVA del triennio 2021-2022-2023 rispetto a quelle del triennio 2020-2021-2022.**

 Per l'impresa che operi con soli impiegati, il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

 **N.B.** **All'esito del predetto confronto,** **l'azienda:**

 
1. **corrisponderà gli importi orari dell’E.V.R. nella misura oraria di cui alle Tabelle 1** per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2023 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), **qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;**
2. **corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura oraria di cui alle Tabelle 2** e per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2023 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), **qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti due indicatori aziendali;**
3. **non corrisponderà l'E.V.R., qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.**

 Ai fini dell’erogazione dell'E.V.R., alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno **equiparate****esclusivamente:**

 
1. ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
2. ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
3. ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
4. ore di congedo per maternità e paternità;
5. ore di donazione sangue;
6. ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70.

 **Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.**

 In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

 **Per gli apprendisti operai ed impiegati il valore orario dell’E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante ai sensi dell’art. 92 del C.C.N.L. con riferimento a ciascuno dei semestri collocati nell’anno di competenza.**

 Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale:

 
- le imprese costituitesi nel corso del 2020 effettueranno la comparazione del biennio 2022-2023 con quello immediatamente precedente 2021-2022;
- le imprese costituitesi nel corso del 2021 effettueranno la comparazione dell'anno 2023 con quello immediatamente precedente 2022;
- le imprese costituitesi nel corso dell’anno 2022 dovranno corrispondere gli importi dell’E.V.R. nella misura oraria di cui alle Tabelle 1, 2;
- le imprese costituitesi nel corso dell’anno 2023 non dovranno corrispondere gli importi dell’E.V.R.

 **N.B.****Obblighi delle imprese nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi.**

 Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale **verrà attivata la seguente procedura nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi:**

 
1. **l'impresa renderà tempestivamente un’autodichiarazione ( bozza allegata) sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori aziendali alla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;**

1. **la Cassa Edile informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali. Se richiesto, verrà attivato un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.**

 **Campo di applicazione.**

 L’E.V.R. come sopra determinato è corrisposto ai lavoratori cui è applicato il Contratto Collettivo Territoriale Interprovinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Treviso e Vicenza, con riferimento alle Province di Padova e Treviso, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, sempre che siano **ancora in forza fino quanto meno al mese di aprile 2024** e sempre che nel 2023 vi siano ore ordinarie effettivamente lavorate o equiparate.

 **Incidenza dell’E.V.R.**

 **L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal C.C.N.L.,** ivi compreso il trattamento di fine rapporto **e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile**. Pertanto, ai fini esemplificativi, gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati.

 **Regime fiscale**

 Si ritiene che all’E.V.R. di competenza 2023 erogabile nel 2024 sia applicabile il regime fiscale di assoggettamento ad imposta sostitutiva del 5% (c.d. detassazione) previsto dall’ art. 1, co. 288 della Legge n. 208 del 2015, come modificato dall’art. 1, comma 63, della Legge n. 197/2022 che ha ridotto dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023. La riduzione predetta è stata confermata anche per il 2024 dalla Legge di Bilancio 2024.


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**N.:** 174

