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title: "Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.). Accordo territoriale 30.06.2025 per l’erogazione nel 2025 dell’E.V.R. di competenza 2024. Verifica aziendale e adempimenti ai fini dell’erogazione. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 208

  [CCNL e contratto territoriale](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/ccnl-e-contratto-territoriale)    11 Luglio 2025

# Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.). Accordo territoriale 30.06.2025 per l’erogazione nel 2025 dell’E.V.R. di competenza 2024. Verifica aziendale e adempimenti ai fini dell’erogazione.

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Verifica aziendale e adempimenti ai fini dell’erogazione.", "description": "Il 30 giugno 2025, Confindustria Veneto Est – Sezione autonoma ANCE Rovigo Treviso, ANCE Padova, ANCE Verona e ANCE Vicenza, hanno firmato con le Organizzazioni sindacali territoriali (Fe.N.E.A.L.-U.I.L.; F.I.L.C.A.-C.I.S.L.; F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.), un Accordo quadriennale per l’erogazione dell’E.V.R. per gli anni di competenza 2024, 2025, 2026 e 2027, in attuazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini. L’Accordo dà continuità all’istituto dell’E.V.R., tenuto conto che il precedente Accordo 15 dicembre 2021 aveva disciplinato l’E.V.R. di competenza 2021, 2022 e 2023 per le province di Padova, Treviso e Vicenza. Con esso dunque si allargano anche alla provincia di Rovigo e Verona i contenuti omogenei dell’intesa raggiunta. Nel frattempo Ance Padova e Confindustria Veneto Est – Sezione autonoma ANCE ROVIGO TREVISO, congiuntamente con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, sulla base dei dati degli indicatori forniti dalla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., hanno proceduto alle verifiche e determinazioni previste dal citato Accordo 30 giugno 2025 relativamente all’E.V.R. di competenza 2024 da corrispondere nel 2025, per il territorio delle province di Padova, Rovigo e Treviso. In particolare, è stato accertato che, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo cennato del 30 giugno 2025, ci sono i presupposti per il riconoscimento dell'E.V.R. di competenza 2024 per il territorio delle province di Padova, Rovigo e Treviso, che verrà corrisposto dalle imprese, previa verifica a livello aziendale sulla base di due indicatori aziendali, nella misura oraria corrispondente: al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nella Tabella 1 in calce alla presente), qualora dalla verifica aziendale le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive (entrambi pari; uno pari e uno positivo; entrambi positivi); al 2,6% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nella Tabella 2 in calce alla presente), qualora dalla verifica aziendale la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali. L’E.V.R. da corrispondere è pari al valore orario moltiplicato per il numero di ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2024 (con un massimo di 173 ore mensili). N.B. Le imprese non corrisponderanno l'E.V.R. se le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative. * * * * * Procediamo ora a richiamare le modalità di verifica aziendale e le modalità ed i termini di corresponsione dell’E.V.R. Verifica a livello aziendale – Indicatori a livello aziendale – Misura dell’E.V. R da erogare Ai fini della verifica a livello aziendale, l'impresa procederà al calcolo dei seguenti due indicatori aziendali: ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla C.E.I.V., mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre). In particolare, il raffronto dei valori medi è effettuato prendendo a riferimento: il triennio 2022-2023-2024 rispetto al triennio 2021-2022-2023; volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni i 1° gennaio- 31 dicembre). In particolare, il raffronto dei valori medi del volume di affari è effettuato prendendo a riferimento: le dichiarazioni IVA del triennio 2022-2023-2024 rispetto a quelle del triennio 2021-2022-2023. Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro. All'esito del predetto raffronto, l'azienda: corrisponderà gli importi orari dell’E.V.R. nella misura oraria di cui alla cennata Tabella 1 per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2024 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive; &nbsp; corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura oraria di cui alla cennata Tabella 2 e per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2024 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori aziendali; &nbsp; non corrisponderà l'E.V.R., qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative. Ai fini dell’erogazione dell'E.V.R., alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente: ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92; ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda; ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali; ore di congedo per maternità e paternità; ore di donazione sangue; ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70. Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile. In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche. Per gli apprendisti operai ed impiegati il valore orario dell’E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante ai sensi dell’art.92 del C.C.N.L. con riferimento al semestre che comprende il mese di aprile 2024. Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. di competenza 2024 erogabile a livello aziendale: le imprese costituitesi nel corso del 2021 effettueranno la comparazione del biennio 2023-2024 con quello immediatamente precedente 2022-2023; le imprese costituitesi nel corso del 2022 effettueranno la comparazione dell’anno 2024 con quello immediatamente precedente 2023; le imprese costituitesi nel corso del 2023 dovranno corrispondere gli importi dell’E.V.R. nella misura oraria determinata in via definitiva a livello territoriale; le imprese costituitesi nel corso dell’anno 2024 non corrisponderanno E.V.R, Termini per l’erogazione dell’E.V.R. N.B. Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per l’anno di competenza saranno corrisposti a consuntivo, per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell’anno 2024 fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese, in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2025, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2025 a luglio 2025. Resta salva la possibilità di corresponsione con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2025 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di luglio 2025. Laddove vi siano problemi organizzativi e tecnici per il riconoscimento dell’E.V.R. con la retribuzione di competenza di agosto 2025, le imprese potranno erogare l’E.V.R. con la retribuzione di competenza di settembre 2025. Obblighi delle imprese nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale verrà attivata la seguente procedura nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi: l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori aziendali alla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite; &nbsp; la Cassa Edile informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente alle ore denunciate. Campo di applicazione L’E.V.R. come sopra determinato è corrisposto ai lavoratori cui è applicato il Contratto Collettivo Territoriale Interprovinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Rovigo e Treviso, stipulato da ANCE Padova e Confindustria Veneto Est – Sezione autonoma ANCE ROVIGO TREVISO, con riferimento alle Province di Padova, Rovigo e Treviso, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, sempre che siano ancora in forza nel mese di aprile 2025 e sempre che nel 2024 vi siano ore ordinarie effettivamente lavorate o equiparate. Incidenza dell’E.V.R. L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile. Pertanto, ai fini esemplificativi, gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati. Regime fiscale N.B. Si ritiene che all’E.V.R. di competenza 2024 erogabile nel 2025 non sia applicabile il regime fiscale di assoggettamento ad imposta sostitutiva del 5% (c.d. detassazione) previsto dall’ art. 1, co. 288 della legge n. 208 del 2015, come modificato dall’art.1, comma 385, della legge n.207 del 2024. * * * * * E.V.R. Valori orari Tabelle 1 e 2 Operai e impiegati Importi orari &nbsp; &nbsp; &nbsp; Minimo mensile &nbsp; Tabella 1 Tabella 2 &nbsp; &nbsp; EVR territoriale EVR aziendale EVR aziendale &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 indicatori 1 indicatore &nbsp; &nbsp; 4% 4% 2,60% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7Q 1.790,71 0,41 0,41 0,27 7 1.790,71 0,41 0,41 0,27 6 1.611,63 0,37 0,37 0,24 5 1.343,02 0,31 0,31 0,20 4 1.253,51 0,29 0,29 0,19 3 1.163,96 0,27 0,27 0,17 2 1.047,57 0,24 0,24 0,16 1 895,36 0,21 0,21 0,13 I nostri uffici rimangono a disposizione di imprese e Consulenti del Lavoro per i chiarimenti e gli approfondimenti che si rendessero necessari.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-07-11T12:44:07+02:00", "dateCreated": "2025-07-11T12:44:07+02:00", "dateModified": "2025-07-11T12:44:28+02:00" }
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