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title: "Erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2025 agli operai e agli impiegati edili nella provincia di Padova. Accertamento dei presupposti a livello territoriale. Verifica aziendale e adempimenti ... - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-25T18:55:54+00:00"
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N. 214

  [CCNL e contratto territoriale](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/ccnl-e-contratto-territoriale)    25 Giugno 2026

# Erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2025 agli operai e agli impiegati edili nella provincia di Padova. Accertamento dei presupposti a livello territoriale. Verifica aziendale e adempimenti ...

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Verifica aziendale e adempimenti ...", "description": "Comunichiamo che – per effetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dall’Accordo territoriale 30 giugno 2025 – Confindustria Veneto Est, Sezione Autonoma ANCE Rovigo e Treviso e ANCE Padova, lunedì 22 giugno scorso hanno sottoscritto, congiuntamente con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali il verbale di ricognizione e di accertamento degli indicatori territoriali per la determinazione dell’EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) di competenza 2025 da corrispondere con la retribuzione di competenza del mese di agosto 2026 agli operai e agli impiegati delle imprese dei territori delle province di Padova, Rovigo e Treviso. In particolare, sulla base dei dati degli indicatori forniti dalla Cassa Edile Interprovinciale del Veneto (CEIV) è stato accertato che, a termini del richiamato Accordo territoriale 30 giugno 2025, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'E.V.R., previa verifica da parte delle imprese dei due indicatori aziendali di cui al paragrafo che segue. L’importo sarà pari: al 3% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nella Tabella 1), qualora dalla verifica aziendale le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive; al 2,1% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nella Tabella 2), qualora dalla verifica aziendale la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali. N.B. L’E.V.R. da corrispondere è pari al valore orario moltiplicato per il numero di ore ordinarie effettivamente lavorate nel 2025 e ad esse equiparate (con un massimo di 173 ore mensili). N.B. Gli importi dell'E.V.R. saranno corrisposti a consuntivo in unica soluzione, come già detto, con la retribuzione del mese di agosto 2026, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2026 a luglio 2026. N.B. Le imprese non corrisponderanno l'E.V.R. se le variazioni dei due indicatori aziendali risulteranno entrambe negative. * * * * * Verifica e indicatori a livello aziendale – Misura dell’E.V.R. da erogare Ai fini della verifica a livello aziendale, l'impresa procederà al calcolo dei seguenti due indicatori aziendali: ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla C.E.I.V., mettendo a tal fine a confronto il valore medio del triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre). In particolare, il confronto dei valori medi è effettuato prendendo a riferimento il triennio 2023 -2024- 2025 rispetto al triennio 2022-2023-2024; volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a confronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni 1° gennaio- 31 dicembre). In particolare, il confronto dei valori medi del volume di affari è effettuato prendendo a riferimento: le dichiarazioni IVA del triennio 2023-2024-2025 rispetto a quelle del triennio 2022-2023-2024. Per l'impresa che operi con soli impiegati, il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro. N.B. All'esito del predetto confronto, l'azienda: corrisponderà gli importi dell’E.V.R. nella misura oraria del 3% (Tabella 1) per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2025 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive; corrisponderà gli importi dell'E.V.R. nella misura oraria del 2,1% (Tabella 2) per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2025 (con un massimo di 173 ore per singolo mese), qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti due indicatori aziendali; Ai fini dell’erogazione dell'E.V.R., alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente le: ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92; ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda; ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali; ore di congedo per maternità e paternità; ore di donazione sangue; ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70. Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile. In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche. Per gli apprendisti operai ed impiegati il valore orario dell’E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante ai sensi dell’art. 92 del C.C.N.L. con riferimento a ciascuno dei semestri collocati nell’anno di competenza. Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale: le imprese costituitesi nel corso del 2022 effettueranno la comparazione del biennio 2024-2025 con quello immediatamente precedente 2023-2024; le imprese costituitesi nel corso del 2023 effettueranno la comparazione dell'anno 2025 con quello immediatamente precedente 2024; le imprese costituitesi nel corso dell’anno 2024 dovranno corrispondere gli importi dell’E.V.R. nella misura oraria di cui alle Tabelle 1, 2; le imprese costituitesi nel corso dell’anno 2025 non dovranno corrispondere gli importi dell’E.V.R. * * * * * Obblighi delle imprese nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi Secondo quanto previsto dall’Accordo Territoriale 30 giugno 2025, allo scopo di consentire l’attivazione, se richiesta dalle OO.SS., di un confronto con queste ultime sulla non sussistenza di uno e entrambi gli indicatori aziendali: l'impresa renderà tempestivamente un’autodichiarazione ( bozza allegata) sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori aziendali alla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., dandone comunicazione anche alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite; la Cassa Edile informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali e, se richiesto, come già più sopra detto, verrà attivato un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate. Incidenza dell’E.V.R. L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile. Pertanto, ai fini esemplificativi, gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati. Regime fiscale Si ritiene che all’E.V.R. di competenza 2025 erogabile con la retribuzione di competenza del mese di agosto 2026 sia applicabile il regime fiscale di assoggettamento ad imposta sostitutiva agevolata dell’1% come prevista dall’art. 1, comma 9 della legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025). * * * * * VALORI E.V.R. Operai e impiegati Importi orari &nbsp; &nbsp; &nbsp; Minimo mensile &nbsp; Tabella 1 Tabella 2 &nbsp; &nbsp; EVR territoriale EVR aziendale EVR aziendale &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 indicatori 1 indicatore &nbsp; &nbsp; 3% 3% 2,1% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7Q 1.790,71 0,31 0,31 0,22 7 1.790,71 0,31 0,31 0,22 6 1.611,63 0,28 0,28 0,20 5 1.343,02 0,23 0,23 0,16 4 1.253,51 0,22 0,22 0,15 3 1.163,96 0,20 0,20 0,14 2 1.047,57 0,18 0,18 0,13 1 895,36 0,16 0,16 0,11 Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti &nbsp; 0,14 0,14 0,10 Custodi, portinai, guardiani con alloggio &nbsp; 0,12 0,12 0,09", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-06-25T15:50:00+02:00", "dateCreated": "2026-06-25T15:50:00+02:00", "dateModified": "2026-06-25T15:50:41+02:00" }
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