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title: "Decreto Legislativo n. 231/2001. Inasprimento delle sanzioni per responsabilità amministrativa della persona giuridica (articolo 1, comma 9 Legge 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. Anticorruzione)."
date: 2019-03-25
categories:
  - name: "Economia agevolazioni incentivi"
    url: "https://www.ancepadova.it/economia-agevolazioni-incentivi.md"
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# Decreto Legislativo n. 231/2001. Inasprimento delle sanzioni per responsabilità amministrativa della persona giuridica (articolo 1, comma 9 Legge 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. Anticorruzione).

Con la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. Anticorruzione), commentata nella nostra circolare n. 45 del 22 febbraio u.s., sono state anche introdotte misure di inasprimento delle sanzioni interdittive che operano nel caso di commissione dell’illecito amministrativo dipendente da reato da parte della persona giuridica, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in relazione ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e corruzione.

 Tali sanzioni, si ricorda, consistono in:  
a) interdizione dall'esercizio dell'attività;   
b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;   
c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;   
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;   
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 Anzitutto, è stata estesa la durata delle sanzioni interdittive prevista per i reati sopra indicati, che, in precedenza, era non inferiore ad 1 anno.

 Ora, con le nuove norme, la durata di tali sanzioni viene differenziata in base al soggetto che compia materialmente l’illecito, ed è portata:   
- da un minimo di 4 a un massimo di 7 anni, se il delitto è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;   
- da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4, se il delitto è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all’ipotesi precedente.  
 

 Al contempo, tale durata può essere ridotta (per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni), nell’ipotesi in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente adoperato per:  
- evitare ulteriori conseguenze del reato;   
- assicurare le prove dell’illecito e individuarne i responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;   
- eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato con l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

 Quanto alle misure cautelari - applicabili dal giudice su richiesta del PM quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati elementi per poter ritenere che possano commettersi nuovi illeciti amministrativi - viene previsto che il giudice non possa determinarne la durata in misura superiore a un anno e che, anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non possa superare 1 anno e 4 mesi.

 Viene incluso il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nel novero dei delitti per cui viene irrogata la sanzione pecuniaria fino a 200 quote - si ricorda che il meccanismo cd. “per quote” rappresenta la modalità di determinazione della sanzione pecuniaria da irrogare alla persona giuridica che abbia commesso illecito amministrativo.


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