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title: "Codice della crisi d’impresa. Modifica degli Statuti delle S.r.l. con la nomina degli organi di controllo entro il 16 dicembre 2019. Linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti."
date: 2019-12-13
description: "Come già avevamo comunicato con nostra circolare n.  195 del 23 settembre scorso,  il 16 dicembre 2019 scatta l’obbligo,  per le s. r. l.  e le società cooperative dotate di specifici requisiti pa"
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  - name: "Economia agevolazioni incentivi"
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# Codice della crisi d’impresa. Modifica degli Statuti delle S.r.l. con la nomina degli organi di controllo entro il 16 dicembre 2019. Linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Come già avevamo comunicato con nostra circolare n. 195 del 23 settembre scorso, il 16 dicembre 2019 scatta l’obbligo, per le s.r.l. e le società cooperative dotate di specifici requisiti patrimoniali, reddituali e di lavoratori dipendenti, di adeguare lo statuto e l’atto costitutivo con l’indicazione relativa alla nomina dell’organo di controllo.

 Si tratta, in particolare, delle società che, nel 2017 e 2018 abbiano superato i seguenti limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio, nonché numero di dipendenti (cfr. nuovo art. 2477 cod. civ.):

 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità[1].

 L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.

 N.B. Si richiama l’attenzione sull’importanza, anche per le s.r.l. operanti nel settore delle costruzioni, di individuare tali figure professionali richieste dalla normativa (sindaci o revisori), non solo ai fini di una tempestiva gestione della possibile crisi d’impresa, ma anche per evitare di incorrere nella responsabilità solidale con gli amministratori della società in caso di mancata segnalazione (in base a quanto previsto dall’art.14, co.3, del medesimo Codice).

 Infatti, quest’ultima disposizione stabilisce che la notifica agli amministratori relativa al rischio di crisi d’impresa costituisce, per il sindaco, una causa di esonero dalla responsabilità solidale per le eventuali azioni (o omissioni) dannose successive compiute dagli amministratori.

 Tale indicazione, nel Codice della crisi, assume rilevanza tenuto conto che, dal punto di vista generale, gli amministratori ed i sindaci sono solidalmente responsabili nei confronti della società e dei soci (cfr. art. 2407, co.2, del codice civile).

   N.B. Per quel che riguarda il regime sanzionatorio relativo al mancato adeguamento dello statuto/atto costitutivo, non vi sono specifiche disposizioni nel Codice della crisi d’impresa, ma occorre richiamare:

 
- la regola generale di cui all’2631 del codice civile, riferita all’“omessa convocazione dell’assemblea”, la quale stabilisce che:

 «Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

 La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci».

 In sostanza, l’amministratore è ritenuto responsabile, con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro, nell’ipotesi in cui non provveda a convocare l’assemblea (entro il prossimo 16 dicembre);

 
- la sanzione correlata al cd. “impedito controllo” di cui all’art.2625 del codice civile, la quale stabilisce che:

 «Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro (…)».

 Tale disposizione, quindi, presuppone un comportamento doloso dell’amministratore al quale è correlata la sanzione amministrativa fino a 10.329 euro.

 Per tale motivo, si ritiene che la semplice mancata convocazione dell’assemblea non comporti l’applicazione della sanzione, in assenza di una comprovata condotta lesiva da parte dell’amministratore.

 Per completezza, si ricorda, altresì, che, per le società di persone, gli amministratori sono responsabili in modo personale (con il proprio patrimonio - cfr. ad esempio, artt.2267 e 2304 del codice civile).

 Ciò non vale per le società di capitali (tra cui le s.r.l.), ove gli amministratori non rispondono con il proprio patrimonio ma solamente con il capitale sociale (cfr. art.2462 del codice civile). A tale regola fa eccezione il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società[2], in presenza delle quali gli amministratori sono personalmente responsabili in caso di mancata conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (art.2486, co.2, del codice civile)[3].

  Peraltro, proprio con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, con alcune modifiche al Codice civile (artt.2476 e 2486), il Codice della crisi d’impresa accentua la responsabilità degli amministratori.

 In particolare, l’art.2476, co.4, del codice civile prevede espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti[4].

 Viene, inoltre, introdotto un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio (specie nell’ipotesi in cui manchino le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare – cfr. art.2486, co.3, del codice civile).

 Circa le funzioni demandate ai sindaci, occorre richiamare in sintesi:

 
- **la durata in carica per un triennio**, e la cessazione dalle proprie funzioni in coincidenza con la data dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (ferma restando, per esigenze di continuità, la proroga della loro funzioni fino all’accettazione dei nuovi sindaci)[[4]](http://www.ance.it/search/search.aspx?src=7HsAriUtXFh/GEP9v4vGyA==&docId=37969&hl=codice0&id=21#_ftn4);
- la **redazione della relazione annuale**sull’**attività svolta**, che comprende, altresì, le indicazioni sull’andamento dell’impresa in termini di emersione tempestiva della possibile crisi d’impresa (cd. “*controllo interno*” come segnalazione di allerta di cui all’art.14, co.2, del *Codice della crisi d’impresa*)[[5]](http://www.ance.it/search/search.aspx?src=7HsAriUtXFh/GEP9v4vGyA==&docId=37969&hl=codice0&id=21#_ftn5).

 * * * * *

 N.B. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – CNDCEC ha fornito nel frattempo le prime **linee guida** da seguire per la nomina degli organi di controllo nelle s.r.l., alla luce dell’imminente scadenza del 16 dicembre 2019 per l’adeguamento, con tale indicazione, dello Statuto e dell’atto costitutivo, come stabilito dal *Codice della crisi d’impresa* *e dell’insolvenza* (art.379 del D.Lgs. 14/2019).

 Riservandoci una più approfondita valutazione, nel frattempo **alleghiamo dette linee guida** proponendo di seguito anche uno **specchietto relativo agli adempimenti dovuti per il 16 p.v.**

  schema di sintesi

 
|  |  |  |  |
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|  scadenza | convocazione

 assemblea | deliberazione | effetti |
| **16 dicembre 2019** | **si** | **si** | ·         nomina organi controllo

 ·         modifica statuto e atto costitutivo |
| **si** | **no*** | necessaria nuova convocazione entro 30 gg |  |
| **no** | **no** | ·         sanzione da 1.032 euro a 6.197 euro per “omessa convocazione”

 ·         organo di controllo nominato dal tribunale (su istanza) |  |

 ***non regolare costituzione, mancanza del quorum, o assemblea deserta**


## Custom Fields

**N.:** 263

