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title: "D.Lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 correttivo al Codice della crisi d’impresa: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Principali disposizioni di interesse per le imprese dell’edilizia."
date: 2020-11-11
categories:
  - name: "Economia agevolazioni incentivi"
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# D.Lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 correttivo al Codice della crisi d’impresa: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Principali disposizioni di interesse per le imprese dell’edilizia.

 

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 è stato pubblicato il **Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n.147** (cd. “D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che **modifica il D.Lgs. 14/2019**.

 Con esso **è stata confermata la proroga al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi**[1]. In tal modo, **viene spostata a tale data l’entrata in vigore:**

 
1. A) **delle disposizioni in materia di segnalazioni d’allerta** da effettuare:

 
- a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
- a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI.

 Di fatto, **la misura coinvolge indirettamente anche l’applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell’impresa**, che precede la segnalazione d’allerta;

 
1. B) **degli organismi di composizione della crisi – OCRI** nell’ambito delle medesime procedure d’allerta;

1. C) **delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi** (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc…) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.

 **Tenuto conto dell’intervenuta proroga generale dell’intera disciplina, si illustrano le seguenti novità di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel D.Lgs. correttivo.**** **

 **Nozione di crisi d’impresa**

 Viene **modificata la nozione di crisi, mediante la sostituzione della locuzione “difficoltà economico-finanziaria” con quella di “squilibrio economico-finanziario”** che rende probabile l'insolvenza del debitore. Si tratta, per le imprese, dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (cfr. nuovo art.2 del D.Lgs. 14/2019).

 **Indicatori e indici della crisi**

 ***Nuova nozione***

 Viene **ridefinita la nozione degli indicatori e degli indici di crisi** contenuta nell’art.13 del D.Lgs.14/2019, che devono misurare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa, **con l’aggiunta del riferimento, per gli indici di crisi, alla «non sostenibilità dei debiti», alla «non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa», all’ «assenza di prospettive di continuità aziendale», nonché all’«inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi»** (nella formulazione attuale si fa riferimento invece, alla «sostenibilità» ed all’ «adeguatezza» di tali parametri – (cfr. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).

 ***Indici di crisi alternativi***

 Vengono, poi, **modificate le disposizioni in materia di indici di crisi alternativi** **che**, come noto, **l’impresa può utilizzare se non ritenga adeguati gli indici “ordinari” in base alla proprie caratteristiche di business, inserendoli nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, motivando le ragioni di tale scelta** (cfr. art.13, co.3, del D.Lgs. 14/2019).

 In merito, viene specificato che la dichiarazione da inserire nella nota integrativa produce effetti «**a decorrere dall’esercizio successivo**»[2], nel senso che non deve essere ripetuta ogni anno, salvo che non cambino le circostanze significative relative all’esercizio dell’attività (cfr. anche la Relazione illustrativa al Provvedimento).

 Resta fermo l’obbligo di attestazione del professionista in merito all’adeguatezza degli indici alternativi (cfr. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).

 **Segnalazioni di allerta**

 Sotto il profilo del **controllo interno** (art.14 del D.Lgs. 14/2019) **effettuato a cura degli organi delle società**, nel D.Lgs. correttivo viene precisato che, oltre all’amministratore, **la comunicazione di allerta deve essere effettuata, se presente, anche nei confronti del revisore o della società di revisione**.

 Analogamente, ove la segnalazione sia effettuata dal revisore o dalla società di revisione, questi devono informare l’organo di controllo. Ciò al fine di evitare sovrapposizioni nell’attività dei soggetti che verificano la situazione dell’impresa.

 Per quel che riguarda, invece, l’obbligo di controllo esterno (art.15 del D.Lgs. 14/2019), ovvero le segnalazioni effettuate dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed Agente della riscossione), sono state **introdotte modifiche alla soglia di debito IVA infrannuale oltre la quale scatta la segnalazione di allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate**.

 In particolare, **l’importo del debito IVA** risultante dalla comunicazione relativa alla liquidazione periodica[3], e rilevante ai fini della segnalazione d’allerta **viene stabilito sulla base di specifiche soglie, a seconda del volume d’affari** risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente (nuovo art.15, co.2, lett.a del D.Lgs. 14/2019).

 In particolare, **l’ammontare del debito IVA trimestrale comporta la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate** se questo è **superiore a:**

 
- **000 euro**, se il **volume di affari** risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente **non è superiore** a **1.000.000 euro**;
- **000 euro**, se il **volume di affari** risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente **non è superiore a 10.000.000 euro**;
- **000.000 euro**, se il **volume di affari** risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è **superiore a 10.000.000 euro**.** **

 **Viene, così, superato il criterio percentuale fissato al 30% a favore di un criterio imperniato su scaglioni che determinano l’ammontare specifico dell’IVA scaduta e non versata**[4].

 Un’ulteriore novità riguarda la **previsione di un termine, pari a sessanta giorni dall’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni IVA relative all’anno successivo, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve effettuare la segnalazione di allerta al debitore** (art.15, co.3, lett.a del D.Lgs. 14/2019)[5].

 **Organismo di composizione della crisi – OCRI**

 ***Componente proveniente dall’associazione di categoria***

 Come noto, **nell’ambito delle procedure d’allerta** (ossia del sistema di segnalazioni volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa in via extragiudiziale) **è previsto l’intervento degli organismi di composizione della crisi - OCRI, al fine di giungere ad un accordo con i creditori**.

 Tale organismo è **costituito presso ciascuna camera di commercio**, territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.

 In particolare, **viene stabilito che un membro del collegio appartenga all’associazione imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore**.

 **Al riguardo, il D.Lgs. correttivo riscrive alcune disposizioni in merito al componente dell’OCRI di matrice cd. “aziendalistica”.**

 In particolare, con una modifica all’art.17, co.1, lett.c, del Codice della crisi d’impresa, **viene previsto che il rappresentante proveniente dall’associazione di categoria venga designato da quest’ultima, e non più dal referente** (art.3, co. 5, del D.Lgs. correttivo).

 In particolare, **il debitore dovrà individuare tre nominativi ed indicarli al referente, il quale provvederà ad informare l’associazione di categoria, che sceglierà il componente fra i tre selezionati dal debitore**.

 In ogni caso, **deve trattarsi di esperti iscritti all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del medesimo Codice della crisi d’impresa** (**da istituire mediante Decreto del Ministro della Giustizia** -– cfr. anche l’artt.356-357).

 ***Requisiti di iscrizione all’Albo***

 Sotto tale profilo, per **quel che riguarda i requisiti professionali dei componenti dell’OCRI (ivi compresi quelli provenienti dalle associazioni di categoria)**, con la riscrittura degli artt.352 e 356, co.2, del Codice della crisi d’impresa, viene previsto:

 
- **nella prima fase di attuazione dell’Albo**, che possano essere iscritti i dottori commercialisti, gli esperti contabili e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi, a condizione che abbiano svolto specifiche attività di gestione delle procedure d’insolvenza.

 *Si tratta, in particolare, di aver svolto le funzioni di commissario giudiziale, attestatore o di assistenza al debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura, ovvero in tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati*(cfr. l’art.352 del D.Lgs. 14/2019 e art.37, co.1 del D.Lgs. correttivo);

 
- **a regime, che possano essere iscritti all’Albo anche altre figure professionali oltre agli avvocati ed ai dottori commercialisti** (ad esempio, consulenti del lavoro, gli studi professionali associati, ovvero le associazioni tra professionisti – cfr. art.358 e art.37, co.1 del D.Lgs. correttivo).

 Tali soggetti **devono aver assolto gli obblighi di formazione** stabiliti dall’art.4, co.5, lett.b, c, d, del D.M. 202/2014[6], con una semplificazione per gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili, per i quali la durata dei corsi di aggiornamento in materia di crisi d’impresa viene fissata in quaranta ore.

 Tuttavia, resta ferma, anche per questi ultimi, l’ulteriore formazione consistente sia in tirocini semestrali presso curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, sia in corsi di aggiornamento biennali.

 Nel D.Lgs. correttivo **non è stata, invece, prevista**, come richiesto dall’ANCE, **la previsione di una sezione speciale nell'albo dei gestori della crisi di impresa, in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria** (cosiddetto componente «amico»), **pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 358**.

 Tali modifiche entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. correttivo (il 20 novembre 2020).

 **Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.**

 Come noto, **per le s.r.l. ed in presenza di determinate condizioni, il Codice della crisi d’impresa ha previsto l’ obbligo di nomina degli organi di controllo** (art.379 del D.Lgs. 14/2019).

 **Sul tema, il D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa non ha effettuato modifiche.**

 Al riguardo, si ricorda che **l’obbligo di nomina scatta quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti patrimoniali, reddituali** (pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro) **e di occupazione** (pari a 20 dipendenti[7]).

 **Per tener conto degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, l’entrata in vigore di tale obbligo è stata prorogata, e lo stesso dovrà essere assolto entro il termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, quindi entro il 30 aprile 2022**[8].

 Come auspicato dall’ANCE, quindi, è venuto meno il riferimento all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

 **Entrata in vigore**

 **Il D.Lgs. correttivo del Codice della crisi d’impresa entrerà in vigore, tranne alcune eccezioni, il 1° settembre 2021** (cfr. art.42 del D.Lgs. correttivo), **così come lo stesso D.Lgs. 14/2019**.

 **E’ stata, in tal modo, allineata l’entrata in vigore del D.Lgs. correttivo con quella più generale del Codice della crisi d’impresa** (cfr. l’art.389, co.1, del D.Lgs. 14/2019, come modificato, da ultimo, dall’art.5 del D.L. 23/2020).

  

  


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