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title: "Requisiti e modalità per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Circolare INAIL n. 28/2023."
date: 2023-08-04
categories:
  - name: "Economia agevolazioni incentivi"
    url: "https://www.ancepadova.it/economia-agevolazioni-incentivi.md"
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# Requisiti e modalità per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Circolare INAIL n. 28/2023.

Con la **circolare n. 28/2023**, l’**Inail**ha illustrato i **requisiti** e le **tempistiche per l’invio, da parte dell’Istituto, della c.d. segnalazione dei creditori pubblici qualificati, prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.**

 Si ricorda che l’art. 25-novies del d. lgs. n. 14/2019, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come sostituito dall’art. 6 del d. lgs. n. 83/2022, ha introdotto l’obbligo anche per l’Inail di segnalare all'imprenditore e, ove presente, all'organo di controllo l’esistenza di debiti nei propri confronti. Tale obbligo era già previsto per l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 Secondo quanto previsto dalla suddetta disposizione, **l’Inail invia la segnalazione in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di euro 5.000.**

 Come chiarito dall’Inail, la segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata quindi solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 del Codice civile, soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice Civile, qualora vi sia un debito riferito a premi assicurativi e ad accessori superiore a 5.000 euro scaduto da più di novanta giorni.

 **La suddetta segnalazione è inviata anche, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.**

 La segnalazione non è inviata, invece, se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, sia stato già iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 24 co. 1 del d. lgs.  n. 46/1999. In tal caso, è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, in conformità al citato art. 25-novies del CCII, effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

 Per quanto riguarda l’Inail, la segnalazione è inviata entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti.

 Si ricorda inoltre che, per espressa previsione normativa, le disposizioni dell’art. 25-novies del CCII si applicano all’Inail in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del medesimo CCII.

 Le segnalazioni, il cui contenuto è riportato nell’allegato 2 della circolare in commento, sono inviate dall’Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023, con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale dell’Istituto.


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