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title: "Nuova procedura sul corrispettivo delle affrancazioni applicabile solo alle nuove domande di edilizia convenzionata."
date: 2022-07-26
categories:
  - name: "Edilizia Residenziale"
    url: "https://www.ancepadova.it/edilizia-residenziale1.md"
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# Nuova procedura sul corrispettivo delle affrancazioni applicabile solo alle nuove domande di edilizia convenzionata.

Riportiamo in allegato una nota ANCE aggiornata che illustra come sono cambiate le disposizioni normative relative alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (cd aree PEEP) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, la cui disciplina era stata recentemente rivista dal Decreto Legge n.  77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, poi dal DL n. 21/2022 e ora dal DL n. 36/2022 convertito nella Legge n. 79/2022.

 Con quest’ultima è stata, infatti, approvata una ulteriore modifica che consente la non applicazione della nuova procedura, prevista dall’art. 10-quinquies del D.L. 21/2022, per le domande presentate e depositate dai soggetti proponenti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 51/2022 del D.L. 21/2022 (21 maggio 2022).

 Si coglie l’occasione per segnalare una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 21348 del 6 luglio 2022) che ha espresso il seguente principio: fino a che non sia effettuata la procedura per l’affrancazione mediante la procedura da svolgere con il Comune ai sensi della legge 448/1998., il vincolo sul prezzo massimo previsto nelle convenzioni di edilizia residenziale pubblica permane ed è opponibile anche alle vendite successive alla prima.

 In altri termini chi ha acquistato un alloggio ad un prezzo superiore a quello massimo indicato in convenzione ha diritto a chiedere la differenza della parte di prezzo eccedente la soglia che oltrepassa il prezzo vincolato, a meno che non sia svolta la procedura di affrancazione. Si verifica, infatti, una nullità parziale dell’atto con l’effetto che la clausola sul prezzo, contraria alla disciplina imperativa, deve intendersi automaticamente sostituita. 

 Tale regola riguarda, come ha stabilito la Corte, sia gli alloggi realizzati in base alla convenzione di cui alla Legge 865/1971 (cd. convenzione PEEP) sia in base alla convezione disciplinata dagli articoli 7 e 8 della Legge 10/1977 (cd. convenzione Bucalossi sostituiti poi, senza significative modifiche, dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).


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