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title: "Nuova nozione di \"ristrutturazione edilizia\". Applicabilità delle detrazioni fiscali. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 37

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    05 Febbraio 2014

# Nuova nozione di "ristrutturazione edilizia". Applicabilità delle detrazioni fiscali.

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La pronuncia appare di particolare interesse per il settore delle costruzioni perché tiene conto della nuova nozione urbanistica di “ristrutturazione edilizia”[2], contenuta nell’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001 (cd. “Testo unico dell’edilizia”)[3] nella quale ora rientrano, tra gli altri, anche gli interventi consistenti nella «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria». Come noto, infatti, è stato eliminato il riferimento al rispetto della “sagoma” dell’edificio in caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Quindi, la nuova disposizione non richiede più, nell’ambito di lavori di demolizione e ricostruzione, il mantenimento della sagoma originaria dell’edificio, ferma restando la qualifica dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” in costanza di volumetria[4]. La predetta modifica normativa si riflette sia sul regime applicabile ai fini delle detrazioni per il recupero (cd. “50%”) e l’efficientamento energetico (cd. “65%”)[5] degli immobili, sia sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni dipendenti da contratti d’appalto relative gli interventi edilizi[6]. Sotto tale profilo, si ricorda, infatti, che entrambe le detrazioni si applicano agli interventi eseguiti su “edifici esistenti” (ossia, tra l’altro, in caso di “ristrutturazione”), mentre sono escluse per i lavori di “nuova costruzione”. Ciò vale anche ai fini IVA, per la quale viene riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota ridotta al 10% per l’esecuzione degli interventi edilizi individuati nel medesimo art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001, nella sua nuova formulazione introdotta dalla Legge "Fare". N.B. Alla luce della nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, nella citata risposta all’interrogazione n.5-01866, il Ministero dell’Economia e Finanze[7], chiarisce che, in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, l’eliminazione, dalla predetta categoria di intervento edilizio, del riferimento alla sagoma[8], consente, sul piano urbanistico, lo spostamento «di lieve entità» del fabbricato in fase di ricostruzione , rispetto all’area di sedime originaria. Di conseguenza, dal predetto chiarimento si evince che: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nella nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento della volumetria e variazione della sagoma dell’edificio; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la variazione della sagoma può consistere anche nello spostamento «di lieve entità» in fase di ricostruzione del fabbricato; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sotto il profilo fiscale, per la demolizione e ricostruzione, in costanza di volumetria e con leggero spostamento del fabbricato, è applicabile la detrazione IRPEF “potenziata” del 50% per le ristrutturazioni edilizie[9]. Il citato orientamento dell’Amministrazione finanziaria assume particolare importanza perché, tenendo conto dell’evoluzione normativa avvenuta sul piano urbanistico, ammette, in relazione ad interventi di demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria, un ampliamento delle fattispecie fin’ora agevolabili ai fini della detrazione del 50% per il recupero edilizio: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in modo espresso, in presenza di variazione della sagoma consistente nel leggero spostamento del fabbricato rispetto all’originaria area di sedime; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; indirettamente, per tutte le altre ipotesi riferite alla variazione della sagoma. Nello stesso ambito, si ricorda che, con riferimento all’applicabilità della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, anche l’ENEA, in risposta ad una propria faq (n.68-bis)[10], ha riconosciuto l’applicabilità del beneficio nell’ipotesi di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione dell’immobile, con variazione della sagoma, ed il mantenimento della volumetria preesistente. In sostanza, alla luce del nuovo assetto normativo, l’ENEA ammette un allargamento dell’ambito applicativo della detrazione del 65%, tenuto conto che i medesimi interventi, prima qualificati urbanisticamente come “nuova costruzione”, ora rientrano nella nozione di “ristrutturazione”. Pertanto, stante il richiamo, nella disciplina della detrazione del 55-65%, alle modalità applicative previste il cd. “36%-50%”[11], si ritiene che il chiarimento fornito con la risposta all’interrogazione n. 5-01866 possa valere anche ai fini dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico. In conclusione, la nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” comporta un’estensione dell’ambito applicativo: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; della detrazione del 65% per il risparmio energetico; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relative ad interventi di recupero incisivo sugli immobili. La citata interpretazione ministeriale consente, altresì, di superare i chiarimenti, da ultimo, forniti dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 4/E/2011, laddove escludeva l’applicabilità delle detrazioni del 36% (oggi 50%) e 55% (oggi 65%) in presenza di lavori di ristrutturazione comportanti la variazione della sagoma dell’edificio originario.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2014-02-05T01:00:00+01:00", "dateCreated": "2014-02-05T12:30:00+01:00", "dateModified": "2014-05-08T15:07:38+02:00" }
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