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title: "Trasferimenti immobiliari: riforma della tassazione indiretta. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2014. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 59

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    24 Febbraio 2014

# Trasferimenti immobiliari: riforma della tassazione indiretta. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2014.

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2014.", "description": "Come è noto, con il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (poi convertito nella Legge 8 novembre 2013, n. 128), dal 1° gennaio 2014 sono state riformate le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabili ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.[1] A questo riguardo l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 21 febbraio 2014, n.2/E ha fatto il punto sulla riforma che prevede: l’introduzione delle seguenti aliquote dell’imposta proporzionale di registro[2]: -&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2% per l’acquisto della «prima casa», per tale intendendosi l’abitazione non di lusso per la quale ricorrano, in capo all’acquirente, le condizioni di cui alla nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986[3]; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9% in tutti gli altri casi; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12% per i trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, a favore dei soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In tali casi, viene stabilito che l’imposta minima non possa essere inferiore a 1.000 euro[4]; l’applicabilità delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, nell’ipotesi in cui sia dovuta l’imposta proporzionale di registro (2% per la «prima casa», 9% o 12%)[5]; l’aumento della misura fissa delle imposte di registro ed ipo-catastali, che passa da 168 euro a 200 euro [6]. l’abolizione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie vigenti fino al 31 dicembre 2013, anche se previste in leggi speciali. In sostanza, come confermato dalla C.M. 2/E/2014, dal 1° gennaio 2014 viene meno l’applicabilità dei previgenti regimi agevolativi, quali: -&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’imposta di registro all’1% (ed ipo-catastali pari, complessivamente, al 4%), per i trasferimenti di aree e fabbricati finalizzati all’attuazione di programmi di edilizia residenziale, a condizione che l’intervento sia completato entro 11 anni dal trasferimento[7]. Viene tuttavia confermata l’applicabilità dei benefici fiscali per tutti i trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) effettuati entro il 31 dicembre 2013, a condizione che l’ultimazione dei lavori avvenga entro i successivi 11 anni; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’imposta di registro in misura fissa per la cessione a favore dei Comuni di aree o opere di urbanizzazione realizzate a scomputo del contributo di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione[8]. N.B. Oltre alle citate due tipologie di agevolazioni, con riferimento al settore delle costruzioni, vengono meno anche le altre disposizioni di favore, applicabili fino al 31 dicembre 2013, volte a facilitare i processi di riqualificazione urbanistica, quali l’applicabilità: delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di immobili effettuati nell’ambito dei piani di recupero (art.5 della legge 168/1982); dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale (art.32 del D.P.R. 601/1973) per i trasferimenti: -&nbsp;&nbsp; effettuati nell’ambito di piani urbanistici di edilizia residenziale pubblica, tra i quali rientrano: le convenzioni e gli atti d’obbligo relativi ai piani di lottizzazione di iniziativa pubblica (art.20 della legge 10/1977); gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica (titolo IV della legge 865/1971); di aree comprese in piani comunali di insediamenti produttivi (titolo III, art.27, legge 865/1971). del credito d’imposta per il riacquisto della «prima casa», entro un anno dalla cessione dell’abitazione precedentemente posseduta della disciplina del “prezzo valore” per l’acquisto di abitazioni e relative pertinenze da parte di privati (base imponibile dell’imposta di registro e delle ipo-catastali calcolata sul valore catastale, a prescindere dal corrispettivo indicato in atto – art.1, comma 497, della legge 266/2005). La C.M. 2/E/2014 conferma, invece, il mantenimento: Come noto, tale credito spetta fino a concorrenza dell’imposta di registro (o dell’IVA) dovuta in relazione al precedente acquisto agevolato, per un importo non superiore all’imposta di registro (o all’IVA) applicabile alla compravendita della nuova casa di abitazione; In merito, l’ANCE provvederà a trasmettere un approfondimento relativo agli ulteriori chiarimenti contenuti nella citata C.M. 2/E/2014.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2014-02-24T01:00:00+01:00", "dateCreated": "2014-02-24T01:00:00+01:00", "dateModified": "2014-02-24T01:00:00+01:00" }
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