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title: "Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 (c.d. Casa). Misure fiscali di interesse per il settore delle costruzioni. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 98

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    02 Aprile 2014

# Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 (c.d. Casa). Misure fiscali di interesse per il settore delle costruzioni.

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Sostegno all’affitto a “canone concordato” (art. 9) L’art. 9 del DL 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione (dal 15%) al 10% dell’aliquota della “cedolare secca” applicata sugli affitti a canone concordato[1]. Inoltre, viene estesa, a regime, la possibilità di optare per la “cedolare secca” anche ai privati (persone fisiche) che locano abitazioni a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché questi sublochino, a loro volta, le medesime abitazioni a studenti universitari (con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione). A tal riguardo, l’ANCE ritiene necessario estendere tale regime anche alle locazioni di abitazioni effettuate da imprese, anche “a canone libero”. 2. Sviluppo dell’edilizia residenziale sociale (artt. 6-8) Vengono previsti incentivi fiscali per favorire la locazione di alloggi sociali, con il riconoscimento di una detassazione dei canoni percepiti dalle imprese locatrici ed una detrazione a favore dell’inquilino, variabile in funzione del reddito complessivo. Disciplinato, inoltre, il trattamento fiscale del riscatto dell’alloggio sociale, in caso di utilizzo della formula contrattuale del cd. “rent to buy”, che prevede la possibilità di riscatto (ossia l’acquisto dell’immobile), a favore dell’inquilino, trascorso un periodo minimo dalla stipula del contratto di locazione. 2.1 Detassazione IRPEF/IRES ed IRAP dei canoni (art. 6) A favore dell’impresa che concede in locazione alloggi sociali, viene prevista la detassazione IRPEF/IRES e IRAP, in misura pari al 40%, del reddito derivante dai canoni di locazione dei medesimi alloggi. In particolare, l’art. 6 del DL 47/2014 riconosce tale beneficio a favore delle imprese che locano alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008[2], di nuova costruzione, ovvero oggetto di interventi di recupero (ivi compresa la manutenzione straordinaria). A tal riguardo, l’agevolazione è riconosciuta sino all’eventuale riscatto dell’alloggio da parte del conduttore e, comunque, per un massimo di 10 anni dal termine dei lavori di costruzione o recupero. L’efficacia di tale misura è subordinata all’approvazione della Commissione Europea[3]. 2.2 Detrazione IRPEF a favore dell’inquilino (art. 7) A favore del conduttore che adibisce l’alloggio sociale a propria “abitazione principale”[4] viene prevista una detrazione IRPEF, commisurata al reddito complessivo imponibile.&nbsp; In particolare, per il triennio 2014-2016, gli inquilini di alloggi sociali hanno diritto ad una detrazione IRPEF pari a: 900 euro, per redditi inferiori a 15.493,71 euro, 450 euro, per redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. a favore dell’impresa: Al riguardo, nell’ipotesi in cui l’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta nel quale si fruisce della detrazione sia “incapiente”, ovvero di importo inferiore alla detrazione spettante, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alla quota di detrazione non fruita. In pratica, viene ammessa la possibilità di riportare in avanti, ossia nei periodi d’imposta successivi, la parte di detrazione in eccesso non utilizzata[5]. Anche alla luce delle nuove disposizioni, resta comunque ferma la disciplina, relativa alle detrazioni IRPEF per i canoni di locazione, prevista dall’art. 16 D.P.R. 917/1986 – TUIR. In particolare, con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato[6], relativi a unità immobiliari adibite ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione IRPEF[7] commisurata al reddito complessivo. A tal riguardo, da una prima lettura della nuova disposizione contenuta del DL 47/2014, non è chiaro come questa si affianchi all’attuale sistema di detrazioni già previsto per le locazioni a canone concordato, e se le due forme di agevolazione siano, o meno, cumulabili tra loro. 2.3 Riscatto dell’alloggio – Regime fiscale (art. 8) Per favorire programmi di locazione/acquisto di “alloggi sociali”, anche attraverso la formula del “ rent to buy”, con opzione per il locatario al riscatto dell’abitazione, trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, viene previsto: -&nbsp;&nbsp; durante la locazione, la detassazione IRPEF/IRES e IRAP dei canoni di locazione di alloggi sociali: si applicano, in tal caso,le disposizioni dell’art.6 del DL 47/2014[8], per cui i canoni di locazione non concorrono, nella misura del 40%, alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP. A tal fine, per “canoni di locazione” s’intendono tutte le somme percepite dall’impresa sia in “conto affitto”, che in “conto prezzo” di acquisto futuro dell’alloggio, -&nbsp;&nbsp; al riscatto, la tassazione IRPEF/IRES e IRAP dei corrispettivi di vendita degli alloggi, con scomputo delle imposte già pagate sugli acconti: le imposte sul reddito e l’IRAP da applicare sul corrispettivo di vendita dell’alloggio sociale vanno pagate solo al momento del riscatto e, per evitare fenomeni di doppia imposizione, all’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte già pagate sulle somme percepite in “conto prezzo” durante il periodo di locazione. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti verranno definite le modalità di determinazione e fruizione del credito d’imposta, nonché le clausole standard dei contratti, le tempistiche e gli altri aspetti rilevanti del rapporto contrattuale. Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, il co.5 dell’art.8 prevede l’applicabilità della medesima ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del “Decreto Casa ” (29 marzo 2014). N.B. Nel provvedimento non vengono disciplinate le modalità di applicazione dell’IVA e la tempistica di fatturazione dei canoni, acconti e corrispettivo di riscatto. Per tali aspetti si ritengono valide le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta del 13 febbraio 2014 all’istanza di consulenza giuridica presentata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza (cfr. nostra circolare n. 65 del 3 marzo 2014). Infatti, anche per le operazioni previste dal provvedimento in esame, il conduttore ha la facoltà di riscattare l’alloggio (e non un obbligo), non configurandosi quindi una “locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti”, che imporrebbe la fatturazione e l’assoggettamento ad IVA immediatamente alla conclusione del contratto di locazione. Pertanto, ai fini IVA, durante il periodo di locazione, l’impresa fatturerà i canoni d’uso e gli eventuali acconti di prezzo percepiti e, al momento del riscatto, il corrispettivo di vendita dell’alloggio (al netto degli acconti già assoggettati ad IVA); a favore del conduttore (che adibisce l’alloggio a propria abitazione principale): la facoltà di riscattare l’alloggio sociale, trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula delcontrattodi locazione,e la possibilità di imputare i corrispettivi in parte in “conto prezzo” (per l’acquisto futuro dell’alloggio) e in parte in conto affitto. Resta ferma, comunque, per il conduttore la detrazione IRPEF sui canoni di locazione, commisurata al reddito complessivo imponibile, prevista dall’art. 7 del medesimo DL.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2014-04-02T02:00:00+02:00", "dateCreated": "2014-04-02T02:00:00+02:00", "dateModified": "2014-04-17T17:55:07+02:00" }
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