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title: "Legge 28 marzo 2014, n. 50 (di conversione del Decreto Legge n. 4/2014). Misure fiscali."
date: 2014-04-16
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Legge 28 marzo 2014, n. 50 (di conversione del Decreto Legge n. 4/2014). Misure fiscali.

Nella **Legge 28 marzo 2014, n.50**, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi*, sono contenute importanti misure fiscali.

 In sintesi:

 
### Abrogazione del taglio alle detrazioni IRPEF

 E' noto che, i commi 575 e 576, dell’art. 1, della Legge 147/2013, prevedevano una razionalizzazione delle detrazioni per oneri, di cui all’art. 15 del D.P.R. 917/1986 – TUIR, al fine di assicurare maggior gettito all’erario.

 Allo stesso tempo, veniva prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale, in caso di mancata attuazione della suddetta razionalizzazione, si sarebbe provveduto all’abbassamento di un punto percentuale delle suddette detrazioni, riducendole, dal 19%, al 18% nell’anno 2013 e al 17% dall’anno 2014.

 **Con l’abrogazione di** **tale disposizione**, contenuta nell’art. 2, co. 1, del DL 4/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 50/2014, **è stato**, quindi, **scongiurato il rischio di un “*taglio lineare*” delle detrazioni IRPEF previste dall’art. 15 del TUIR, tra le quali, quelle relative agli interessi passivi per mutui “prima casa”.**

 Tuttavia, sempre con riferimento al riordino delle detrazioni IRPEF, si ricorda che restano confermate le ulteriori disposizioni della Legge di Stabilità 2014, laddove al co. 430, dell’art. 1, prevedono una rimodulazione delle detrazioni e agevolazioni vigenti, qualora entro il 1° gennaio 2015 non siano approvati provvedimenti tali da assicurare, attraverso la revisione della spesa pubblica, un maggior gettito pari a: 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi nel 2017.

 In un ottica più generale, tale disposizione rientra in un quadro più vasto di riorganizzazione e rimodulazione delle agevolazione vigenti, previsto anche dalla Legge Delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23), che deve tener conto delle mutate esigenze economiche e sociali della collettività.

 
#### Stralcio della cd. “voluntary disclosure”

 Il Provvedimento, inoltre, **elimina la procedura di “collaborazione volontaria”**, originariamente introdotta dall’art. 1 del DL 4/2014, **in base al quale il contribuente, in caso di violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, aveva la possibilità di “regolarizzare” le suddette violazioni**, **commesse entro il 31 dicembre 2013**, **mediante la presentazione di un’apposita richiesta di ammissione, nella quale dovevano essere indicati tutti gli investimenti e le attività detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona.**

 A tal riguardo, si evidenzia che, nella fase di conversione in legge del DL 4/2014, buona parte delle disposizioni originarie relative alla “*voluntary disclosure*” sono state stralciate e trasposte in un Disegno di Legge[1], attualmente all’esame della Commissione Finanze della Camera.

 A tal riguardo, il nuovo Provvedimento deve tener conto delle osservazioni critiche emerse durante le audizioni, svolte nel corso della conversione in legge del DL 4/2014, e deve, altresì, rivedere gli elementi premiali dell’istituto per rendere la procedura di “rimpatrio” dei capitali all’estero maggiormente appetibile per i destinatari.

 Restano, comunque, salvi gli effetti giuridici prodotti nel breve periodo di applicabilità della disciplina di “*voluntary disclosure*”, in modo da garantire l’avvio della procedura di “regolarizzazione” per i contribuenti che avevano già presentato l’istanza di ammissione, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del DL 4/2014 (28 gennaio 2014) e la relativa conversione in legge (30 marzo 2014)[2].


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