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title: "\"Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (Spending review\"). \"Bonus 80 euro\" in busta paga. Chiarimenti dell\'Agenzia delle Entrate: circolare 8/E/2014."
date: 2014-05-07
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# "Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (Spending review"). "Bonus 80 euro" in busta paga. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: circolare 8/E/2014.

**L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 ha fatto il punto sul credito, introdotto dal cd. “*Decreto Spending review*”, destinato ai lavoratori dipendenti e assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro annui.**

 Come noto, infatti, l’art. 1, del DL 66/2014, aggiungendo il nuovo comma 1-*bis*all’art. 13 del D.P.R. 917/1986 –TUIR, riconosce ai titolari di reddito da lavoro dipendente, **a partire dal mese di maggio e solo per il 2014** (in attesa di trovare una copertura finanziaria strutturale, già a partire dal DdL di Stabilità 2015), **un credito, nella misura pari a:**

 
- **640 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro** (che corrisponde a 80 euro in più per ogni singola busta paga);
- **640 euro, in caso di reddito complessivo superiore a 24.000, fino a 26.000 euro, attribuito in funzione del rapporto tra “l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”** (il credito mensile viene garantito in misura ridotta).

 A tal riguardo, **l’Agenzia delle Entrate**, con la C.M. 8/E/2014, da un lato **ha chiarito** i confini del nuovo bonus, specificando **quali sono le categorie di soggetti che beneficiano dell’agevolazione** e le tipologie di reddito che vi rientrano, e, dall’altro, ha dettato per i sostituti d’imposta le modalità operative per erogare, fin da maggio, tale bonus.

 Con riferimento a quest’ultimo profilo, la C.M. 8/E precisa, peraltro, che **i sostituti d’imposta devono:**

 1. **individuare, tra i propri dipendenti,** **coloro che hanno diritto al bonus**, mediante una verifica della sussistenza delle condizioni dettate dalla norma (tipologia di reddito, imposta lorda superiore alle detrazioni per reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo non superiore a 26.000 euro);

 2. dopo aver individuato i soggetti beneficiari, **rapportare il bonus al periodo di lavoro nell’anno e, ove la prestazione lavorativa sia stata resa per un periodo inferiore ai 12 mesi, il credito deve essere parametrato al numero effettivo di giorni lavorativi svolti nell’anno** (secondo le ordinarie regole previste per ogni tipologia di reddito).

 3. una volta determinato nel *quantum*l’ammontare del credito dovuto ad ogni lavoratore, **ripartire tale bonus fra le retribuzioni erogate a partire dalle “buste paga” di maggio**.

 **N.B.** A tal riguardo, si osserva che **per erogare il bonus, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibi**li (tale “plafond” è formato non solo dalle ordinarie ritenute IRPEF, ma anche, ad esempio, da: addizionali regionali e comunali IRPEF, imposta sostituiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà del 3%). Tuttavia, **il sostituto d’imposta, in caso di incapienza del “monte ritenute” a disposizione, per garantire la fruizione del bonus a tutti i beneficiari, può attingere ai contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.**


## Custom Fields

**N.:** 136

