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title: "Ristrutturazioni edilizie: regime attuale. Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a maggio 2014."
date: 2014-06-18
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Ristrutturazioni edilizie: regime attuale. Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a maggio 2014.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria Guida *«Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali»,*alla luce della proroga a tutto il 2014 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del “bonus mobili” e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici.

 La Guida è disponibile anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it/)).

 Essa riepiloga le disposizioni contenute nella Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed i recenti chiarimenti della C.M. 11/E/2014.

 La Guida è aggiornata al mese di maggio 2014 e sostituisce quella dell'ottobre 2013 (allegata alla nostra circolare n. 375/2013).

 In particolare, nella Guida vengono illustrati:

 
- la proroga della detrazione IRPEF[1] per il recupero edilizio delle abitazioni, nella misura potenziata pari al:

 -          50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

 -          40%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

 Per il biennio 2014-2015 l’agevolazione spetta sempre nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

 L’Agenzia delle Entrate conferma, inoltre, che la proroga della detrazione IRPEF “potenziata” si applica anche alle spese sostenute per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione che provvedono alla successiva alienazione, a condizione che il rogito sia stipulato entro 6 mesi dalla fine dei lavori (*cfr*. anche C.M. 29/E/2013).

 Dal 1° gennaio 2016, viene confermato il ritorno alla percentuale a regime del 36%, nel limite di spesa pari a 48.000 euro.

 In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti della C.M. 11/E/2014 con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali ed al sostenimento delle spese attraverso una società finanziaria.

 Per quel che riguarda gli interventi condominiali, viene confermato l’obbligo, per tutti i condomini[2]di richiedere il codice fiscale a nome del condominio, e di eseguire tutti gli adempimenti a nome di questo.

 In particolare, nei bonifici di pagamento, oltre a quello del condominio, deve essere indicato il codice fiscale del condomino che effettua il pagamento.

 N.B. Per quel che riguarda le spese di recupero edilizio sostenute per il tramite di una società finanziaria, vengono riepilogati gli adempimenti che questa deve eseguire per consentire al contribuente di beneficiare della detrazione.

 In tale ipotesi, conferma la Guida, la detrazione è riconosciuta a condizione che:

 -          la finanziaria paghi l’impresa che ha effettuato i lavori mediante bonifico bancario o postale contenente tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente[3], ivi compreso il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento;

 -          il contribuente conservi la ricevuta del bonifico.

 In merito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’anno di sostenimento della spesa coincide con quello in cui è stato effettuato il bonifico da parte della società finanziaria;

 
- la proroga del “bonus mobili”, ossia della detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, relative all’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici[4]finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione[5], nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro[6], da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
- la proroga della detrazione IRPEF/IRES per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[8], riguardanti le parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica. Il beneficio spetta nella misura pari al:

 In tal ambito, viene confermato che l’agevolazione spetta «a prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione»[7].

 Per completezza, si evidenzia che sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile anche una Mini-Guida esplicativa relativa alla detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili, aggiornata al mese di maggio 2014;

 -          65% delle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014;

 -          50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

 Per entrambe le annualità 2014-2015 il beneficio è riconosciuto sempre nel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare.


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