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title: "TARI. Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF. Non assoggettabilità di magazzini e aree “collegate” alla produzione di rifiuti speciali."
date: 2015-01-08
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# TARI. Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF. Non assoggettabilità di magazzini e aree “collegate” alla produzione di rifiuti speciali.

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 337 del 12 dicembre u.s. con cui comunicavamo che il Dipartimento delle Finanze aveva, attraverso una risposta non ancora ufficiale, chiarito che i magazzini, funzionalmente connessi al ciclo produttivo di rifiuti speciali, devono essere considerati esenti da TARI, a prescindere da una diversa valutazione fatta dai singoli Comuni nei vari regolamenti.

 Allo stesso modo, devono essere escluse dall'ambito applicativo del tributo anche le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili (ai rifiuti urbani), se asservite al ciclo produttivo.

 Al riguardo siamo ad informare che il M.E.F. ha poi ufficializzato la propria posizione attraverso la Risoluzione n. 2/DF del Dipartimento delle Finanze (all.).

 La questione ha preso, come è noto, le mosse dalla corretta interpretazione dell’art. 1, co. 649, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), circa l’esclusione dall’ambito applicativo della TARI delle aree in cui si producono rifiuti speciali.

 La suddetta disposizione stabilisce che “*nella determinazione della**superficie assoggettabile**alla**TARI non si tiene conto di quella parte**di essa**ove**si**formano, in via continuativa e prevalente,**rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*".

 Sul punto, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che la norma va interpretata in senso estensivo, riconoscendo l’esclusione dalla TARI non solo alle superfici in cui si producono “direttamente” rifiuti speciali, ma anche alle aree ed ai magazzini (sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono “asserviti” e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente.

 Con la R.M. n. 2/DF viene, altresì, chiarito l’ambito applicativo del terzo periodo del citato art. 1, co. 649, della legge di Stabilità 2014, laddove prevede che i Comuni “*possono individuare, con regolamento, le aree**di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione*”.

 Con riferimento a tale disposizione, il Ministero precisa che i Comuni, nell’ambito del loro potere regolamentare, possono solo prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dalla TARI per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili.

 Viceversa, i medesimi Comuni, non possono estendere l’applicabilità della TARI a superfici non tassabili alla luce della normativa nazionale.

 
1. In sostanza, per le superfici (aree e magazzini) che producono rifiuti speciali non assimilabili, in base ai criteri di come sopra esposti, i Comuni non hanno alcun potere decisionale di assoggettabilità al tributo.

 Infine, a differenza di quanto precisato in origine dal Dipartimento delle Finanze in risposta ad un quesito formulato da un’impresa, nella R.M. n. 2/DF vengono meno i riferimenti all’applicabilità di tale chiarimento anche alla disciplina previgente della TARSU.

 Infatti, con la suddetta risoluzione, il Ministero sembra attenuare la portata interpretativa della precedente pronuncia, non facendo alcun riferimento all’esclusione dalla tassazione, ai fini TARSU, delle superfici destinate a magazzino.

 In ogni caso, con riferimento alla TARI, alla luce di quanto chiarito con la R.M. n. 2/DF/2014, si ritiene confermata la possibilità di richiedere il rimborso nell’ipotesi di indebito pagamento della stessa.


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