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title: "Estensione dal 1° gennaio 2015 del meccanismo del \"reverse charge\" alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Primi orientamenti ANCE. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 40

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    04 Febbraio 2015

# Estensione dal 1° gennaio 2015 del meccanismo del "reverse charge" alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Primi orientamenti ANCE.

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Ciò per effetto della legge di Stabilità 2015 (art.1, co.629, lett.a, Legge 190/2014) che ha aggiunto la lett. a-ter all’art.17, co.6, del D.P.R. 633/1972. In sostanza, con tale modifica, oltre all’ipotesi già a regime dal 2007, che assoggetta al meccanismo di ("reverse charge"), cioè di inversione contabile, le prestazioni di servizi o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nei confronti di imprese edili[1], viene prevista l’applicazione di tale meccanismo per determinate attività, indipendentemente: dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente (fermo restando che deve trattarsi di due soggetti IVA, il prestatore può essere anche un soggetto diverso da impresa edile); dall’esistenza di un contratto di subappalto. Pertanto ciò significa che il meccanismo del "reverse charge" opera nelle situazioni di cui all'oggetto anche quando le prestazioni sono rese in appalto. In via generale, si ritiene che la disposizione interessi i servizi relativi ai soli edifici e non, più in generale, a tutti i beni immobili, come invece indicato nell’art.199, par.1, lett.a, della Direttiva UE 2006/112/CE, ai sensi del quale è stata adottata la norma in commento[2]. Si ritiene, inoltre, che l’estensione del meccanismo del "reverse charge" riguardi solo marginalmente le imprese di costruzione, che generalmente operano con contratti più complessi (es. costruzione complessiva, o ristrutturazione, di edifici o opere) e non con specifici contratti di completamento dell’intervento, o di mera installazione di impianti. Al contrario, la norma produce effetti diretti sulle imprese artigiane, che operano con specifici contratti, ad esempio, di intonacatura o tinteggiatura[3]. Sull’operatività del meccanismo, l’ANCE ha avviato un confronto con l’Amministrazione finanziaria per la soluzione delle criticità che, via via, stanno emergendo. * * * * * * In ogni caso, nell’attesa dei necessari chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, l'Ance ha ritenuto di fornire in sintesi una serie di chiarimenti sulla nuova disciplina del "reverse charge". Soggetti interessati e tipologie di contratto Dal punto di vista soggettivo, il nuovo dettato normativo non stabilisce limitazioni circa i destinatari delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici. In merito, per l’applicabilità del nuovo "reverse charge", la prestazione può essere resa nei confronti di qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere dal fatto che quest’ultimo eserciti un’attività nel settore edile. A tal riguardo, si ricorda che la nuova lett. a-ter), dell’art. 17, co.6, del D.P.R. 633/1972, non ha intaccato la già vigente disciplina contenuta nella lett. a), del medesimo articolo, che continua a prevedere l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. In sostanza, le “nuove” prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici), sono assoggettate al "reverse charge" in ogni caso, indipendentemente dai soggetti convolti[4], purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera[5])abbia ad oggetto le suddette attività. Con riferimento al rapporto contrattuale che intercorre tra prestatore e committente, inoltre, la disposizione non appone alcun tipo di vincolo, per cui le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici sono assoggettate a reverse a prescindere dalla tipologia di contratto concluso tra le parti. In sostanza, per le ipotesi descritte alla lett. a-ter), co. 6,dell’art. 17, del D.P.R. 633/1972, il meccanismo dell’ inversione contabile si applica a qualsiasi contratto avente ad oggetto le prestazioni sopra descritte, posto in essere tra due soggetti IVA e, dunque, non necessariamente nell’ambito di un subappalto. Diversamente, come già si è detto, le altre prestazioni del settore edile (quelle già indicate dalla lett.a, dell’art.17) sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile solo se effettuate nell’ambito di contratti di subappalto. Prestazioni di servizi soggette al reverse charge In merito alla corretta individuazione delle singole operazioni rientranti tra quelle elencate nel nuovo dettato normativo, in attesa di puntuali chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Ance ritiene che le prestazioni di servizi interessate possano essere desunte dalla classificazione ATECO, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative agli edifici. Tale interpretazione sembrerebbe suffragata dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla legge di Stabilità 2015, la quale, sul punto, ha affermato che “la stima del maggior gettito derivante dall’entrata in vigore della disposizione fa, prudenzialmente, esclusivo riferimento all’introduzione del "reverse charge" per le prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO 81.2), nonché per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO 43, edilizia specializzata)”. N.B. L'Ance ritiene, quindi, che le prestazioni interessate dalla nuova disposizione siano quelle riconducibili ai seguenti codici ATECO: Pulizia &nbsp; Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione &nbsp; Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici &nbsp; Pulizia generale (non specializzata) di edifici &nbsp; Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Demolizione &nbsp; Demolizione Impianti &nbsp; Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) &nbsp; Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) &nbsp; Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione &nbsp; Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) &nbsp; Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) &nbsp; Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) &nbsp; Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) &nbsp; Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Completamento &nbsp; Intonacatura e stuccatura &nbsp; Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate, infissi, arredi, pareti mobili e simili &nbsp; Rivestimento di pavimenti e di muri &nbsp; Tinteggiatura e posa in opera di vetri &nbsp; Attività non specializzate di lavori edili (muratori) &nbsp; Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. &nbsp; N.B. Ad avviso dell’ANCE, l’applicazione del "reverse charge" sembrerebbe potersi escludere per le seguenti attività: &nbsp; . 43.12 - preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibile alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento); . 43.13 - trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici); . 43.91 - realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria); . 43.99 - noleggio a caldo di attrezzature e macchinari. Sul punto, inoltre, occorre chiarire se nel concetto di “installazione di impianti” vada ricompresa anche la “manutenzione e riparazione”, così come indicato nei codici ATECO, oppure se debba prevalere un’interpretazione letterale della lett.a-ter, del citato art.17, che prevede il reverse charge solo per l’installazione degli impianti, senza menzionare anche le prestazioni di “ manutenzione e riparazione” degli stessi. In attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’amministrazione, l’ANCE ritiene, come sopra detto, che, nelle ipotesi in cui le prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici) siano ricomprese all’interno di un unico contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un intervento edilizio complesso (come la realizzazione di una nuova costruzione o un intervento di ristrutturazione dell’edificato), non si debba procedere a scomporre l’operazione oggetto del contratto, per individuare le singole prestazioni “potenzialmente” assoggettabili al reverse. In tale ipotesi, infatti,le singole prestazioni (demolizione, installazione di impianti e opere di completamento) sono parte integrante di un’operazione complessa ed unitaria, per cui il meccanismo di inversione contabile dovrebbe operare solo per le prestazioni edili affidate a terzi in subappalto e, quindi, limitatamente al rapporto tra appaltatore e subappaltatore. Conseguenze dell’applicazione del reverse charge In concreto, come avviene per i subappalti di lavori edili, il meccanismo del reverse charge implica che: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il prestatore emette fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972); -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;il committente (soggetto IVA) integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'art.25 del citato D.P.R 633/1972). Anche in tal caso, l’operatività di tale sistema determina un incremento del credito IVA in capo al prestatore, che può chiederlo a rimborso o recuperarlo attraverso la compensazione (anche infrannuale) con altre imposte o contributi da versare con F24. Facendo riserva di comunicare i chiarimenti che perverranno in seguito dall'Amministrazione finanziaria, rimaniamo a disposizione e porgiamo i migliori saluti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2015-02-04T01:00:00+01:00", "dateCreated": "2015-02-04T01:00:00+01:00", "dateModified": "2015-02-04T17:52:28+01:00" }
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