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title: "\"Split Payment\". DM attuativo 23 gennaio 2015. Allegato tecnico dell\'Ance."
date: 2015-02-09
categories:
  - name: "Fiscalità"
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# "Split Payment". DM attuativo 23 gennaio 2015. Allegato tecnico dell'Ance.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 2015 il **Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015**, che conferma sia il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), sia le modalità operative per il versamento dell’IVA a carico delle Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni o servizi.

 Il nuovo meccanismo, in vigore dal 1° gennaio 2015[1], pone infatti a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

 Il DM attuativo **disciplina solo marginalmente gli effetti del nuovo sistema sulle imprese, limitandosi a stabilire la priorità nel rimborso del credito IVA derivante dall’applicazione del sistema di “scissione dei pagamenti”, senza fissare un termine entro il quale garantirne comunque l’erogazione a favore delle imprese, né, tantomeno, prevederne strumenti di recupero immediato**.

 In ogni caso, di seguito **si sintetizzano i principali contenuti**.

 **Amministrazioni Pubbliche coinvolte**

 Come precisato anche nella Relazione illustrativa, **il nuovo sistema di “scissione dei pagamenti” va applicato dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti già destinatari del meccanismo della cd. “IVA ad esigibilità differita”** (previsto dall’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale l’IVA è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo[2]), ossia da:

 -          Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,

 -          enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti,

 -          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

 -          istituti universitari,

 -          aziende sanitarie locali,

 -          enti ospedalieri,

 -          enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,

 -          enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

 Tali soggetti sono interessati dalla nuova modalità di versamento dell’IVA, sia che agiscano nell’ambito dell’attività istituzionale (quindi, senza soggettività passiva IVA), sia che acquistino beni o servizi nell’esercizio di un’eventuale attività commerciale (pertanto, come soggetti passivi IVA, al pari delle imprese)[3].

 **Il richiamo al meccanismo dell’“IVA ad esigibilità differita”**, per il quale l’elenco dei soggetti pubblici coinvolti è stato più volte ritenuto come **tassativo** dall’Amministrazione finanziaria, **si ritiene valga a circoscrivere anche l’operatività dello “split payment”**, che, pertanto, deve ritenersi applicabile alle sole cessioni di beni, o prestazioni di servizi, rese a favore di una delle Pubbliche Amministrazioni sopraelencate.

 **In base a tale indirizzo, sono**, di contro, **esclusi dal nuovo meccanismo le operazioni effettuate nei confronti degli altri soggetti non espressamente contemplati dalla norma** (quali, ad esempio, **ANAS, ENI, ENEL**, società a prevalente partecipazione pubblica, etc.).

 **Fatturazione delle operazioni assoggettate al meccanismo**

 L’art.2 del decreto conferma che **le imprese fornitrici devono**:

 **- emettere regolare fattura nei confronti delle PP.AA.** destinatarie dei beni o dei servizi, in base alle ordinarie regole stabilite dall’art.21 del D.P.R. 633/1972 e, quindi, con indicazione **dell’IVA, apponendo però sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”,**

 **- registrare la medesima fattura**, ai sensi degli artt.23 e 24 del D.P.R. 633/1972, ma **senza computare l’IVA indicata nella stessa nella liquidazione periodica** dell’imposta (essendo questa versata direttamente dalle PP.AA acquirenti/committenti).

 **Rimborso del credito IVA**

 In attuazione di quanto previsto dalla legge di Stabilità (art.1, co.630, legge 190/2014), **l’art.8 del provvedimento in esame prevede, a favore dei soggetti che effettuano le operazioni assoggettate a “split payment”, l’esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA**[4].

 In particolare, tale priorità si applica:

 - a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015 (ossia, a decorrere dal credito IVA maturato nel trimestre gennaio-marzo 2015, da chiedere a rimborso con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2015),

 - limitatamente all’ammontare complessivo dell’IVA applicata sulle operazioni soggette al meccanismo della “ scissione dei pagamenti”[5].

 N.B. Si ricorda, comunque, che, **in alternativa al rimborso, è ammessa la compensazione del credito IVA con altre imposte e contributi dovuti dalla medesima impresa, in base alle modalità schematizzate nel documento tecnico allegato.**

 **Decorrenza del nuovo meccanismo**

 Circa l’efficacia del nuovo sistema di versamento dell’IVA, l’art.9 conferma quanto già anticipato dal MEF nel Comunicato Stampa del 9 gennaio scorso, relativamente all’**operatività dello stesso per le sole fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015.**

 Per il resto, il DM stabilisce le modalità operative che le Pubbliche Amministrazioni, coinvolte nel nuovo sistema, devono seguire per il versamento dell’IVA, in merito alle quali si rinvia al testo del provvedimento in allegato.


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