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title: "\"Split payment” e “reverse charge”. Nuovi Modelli per i rimborsi del credito IVA. Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 20 marzo 2015. - ANCE Padova"
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N. 93

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    26 Marzo 2015

# "Split payment” e “reverse charge”. Nuovi Modelli per i rimborsi del credito IVA. Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 20 marzo 2015.

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Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 20 marzo 2015.", "description": "Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.2015/39968 del 20 marzo 2015, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it - la cui emanazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. “Decreto semplificazioni fiscali”) alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA – è stato approvato il nuovo Modello IVA TR, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate per richiedere il rimborso, o l’utilizzo in compensazione, del credito IVA trimestrale derivante anche dalle operazioni assoggettate al meccanismo dello “split payment”, in vigore dal 1° gennaio 2015. Il Modello è stato adeguato, non solo per tener conto dell’entrata in vigore del sistema della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972) nelle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma anche dell’estensione, a partire dal 1° gennaio 2015, del meccanismo del “reverse charge” ad alcune prestazioni di servizi riguardanti gli edifici (art.17, co.6, lett.a-ter, del citato D.P.R. 633/1972)[1]. Il nuovo Modello IVA TR, disponibile unitamente alle relative istruzioni e da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, contiene le seguenti novità: · nuove fattispecie assoggettate al meccanismo del “reverse charge”, incluse quelle previste dall’art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972, riguardanti i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici e che, per il settore edile, si aggiungono a quelle rese in subappalto, assoggettate al meccanismo già dal 2007. Tali operazioni vanno indicate, solo per l’imponibile, nel rigo TA12, con l’avvertenza che per le stesse, a differenza delle prestazioni rese da subappaltatori di lavori edili[2], non è prevista alcuna priorità nel rimborso del credito IVA; operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, previsto dall’art.17-ter del D.P.R. 633/1972). L’imponibile di tali operazioni va indicato nel rigo TA13. Va al riguardo tenuto conto che per queste operazioni spetta il rimborso in via prioritaria del credito IVA. Precisiamo infatti che con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, è stato modificato (cfr. allegato) il precedente D.M. 23 gennaio 2015 (cfr. nostra circolare n. 48 del 9 febbraio 2015) che ha individuato le modalità operative della “scissione dei pagamenti”. Con riferimento al rimborso del credito IVA, l’art.8 del D.M. 23 gennaio 2015 prevede, a favore dei soggetti che effettuano le operazioni assoggettate a “split payment”, l’esecuzione dello stesso in via prioritaria[3]. In particolare, tale priorità si applica: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015 (ossia, a decorrere dal credito IVA maturato nel trimestre gennaio-marzo 2015, da chiedere a rimborso con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2015); -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; limitatamente all’ammontare complessivo dell’IVA applicata sulle operazioni soggette al meccanismo della “scissione dei pagamenti”. In tal ambito, l’art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015 stabiliva, in origine, che il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’utilizzo dello “split payment” potesse essere concesso nel rispetto delle specifiche condizioni previste dall’art.2 del D.M. 22 marzo 2007[4], quali: esercizio dell’attività da parte dell’impresa richiedente da almeno 3 anni, credito IVA chiesto a rimborso di importo pari o superiore: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a 3.000 euro per quello trimestrale, -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; al 10% dell’ammontare dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso. Intervenendo su tale aspetto, l’art.1 del D.M. 20 febbraio 2015 elimina il riferimento a queste condizioni ai fini dell’ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria. In sostanza, alla luce di tale novità, i soggetti che eseguono operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) nei confronti della P.A., sottoposte al sistema dello “split payment” possono richiedere i rimborsi IVA prioritari, senza le predette limitazioni, già a partire dalle richieste «relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015»[5]. Resta fermo che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate alla “scissione dei pagamenti” può essere utilizzato, oltre che a rimborso (prioritario), anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24), in base alle modalità operative riepilogate nel documento tecnico allegato elaborato dall'Ufficio Fiscalità Edilizia dell'Ance. Tornando al Modello per i rimborsi del credito IVA approvato con il Provvedimento indicato nel titolo della presente circolare, segnaliamo che è stato individuato l’apposito codice 6, da indicare nel rigo TD8, riservato proprio ai “soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.17-ter”. Nello stesso rigo, nel campo 2-“Imposta relativa alle operazioni di cui all’articolo 17-ter”, dovrà essere indicato l’ammontare dell’imposta applicata su queste operazioni, alla luce del fatto che il rimborso prioritario spetta entro il limite di tale importo. * * * * * Il nuovo Modello IVA TR prevede anche l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, qualora l’ammontare del credito IVA chiesto a rimborso sia di importo superiore a 15.000 euro (ai sensi del nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, come riscritto dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014). I contribuenti, richiedenti il rimborso del credito IVA per un ammontare superiore a 15.000 euro ed esonerati dal prestare garanzia[6], devono indicare nel rigo TD8 – campo 3 “Esonero garanzia” il codice 1, per specificare che l’istanza è dotata di visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi[7]. Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione dello specifico riquadro del rigo TD8 del Modello, fermo restando che la stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d’identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia l’istanza ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Anche il visto di conformità deve essere apposto direttamente nell’apposito riquadro del rigo TD8, riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Si ricorda, infine, che, come chiarito dalla R.M. 99/E/2014, il contribuente può variare la scelta di utilizzo (tra rimborso e compensazione, o viceversa) del credito IVA trimestrale, trasmettendo un nuovo Modello TR anche oltre i termini stabiliti per la sua presentazione (ossia anche oltre l’ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento). In tal modo, può essere operata la modifica della scelta: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da rimborso a compensazione, a condizione che l’ufficio territorialmente competente non abbia già concluso la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento, -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; da compensazione a rimborso, a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione prima della rettifica dell’istanza originaria.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2015-03-26T18:06:19+01:00", "dateCreated": "2015-03-26T18:06:19+01:00", "dateModified": "2015-03-26T18:06:19+01:00" }
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