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title: "Estensione del “Reverse charge” dal 1° gennaio 2015. Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 105

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    03 Aprile 2015

# Estensione del “Reverse charge” dal 1° gennaio 2015. Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015.

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E' noto che con questa modifica tali operazioni si aggiungono alle prestazioni di servizi o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nei confronti di imprese edili, già assoggettate a “reverse charge” dal 2007[1]. L’Agenzia delle Entrate ha accolto la tesi ANCE (cfr. nostra circolare n. 40 del 4 febbraio u.s.) secondo la quale, qualora le singole prestazioni (demolizione, installazione di impianti e opere di completamento) siano parte integrante di un’operazione complessa ed unitaria, il meccanismo di inversione contabile deve operare solo per le prestazioni edili affidate a terzi in subappalto e, quindi, limitatamente al rapporto tra appaltatore e subappaltatore (vd. di seguito pag. 5 della presente circolare). Soggetti interessati Dal punto di vista soggettivo, il nuovo dettato normativo non stabilisce limitazioni circa i destinatari delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici. In merito, quindi, per l’applicabilità del nuovo reverse charge, la prestazione può essere resa nei confronti di qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere dal fatto che quest’ultimo eserciti un’attività nel settore edile. Tale orientamento trova conferma nella citata C.M.14/E/2015, laddove viene precisato che “i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”. A tal riguardo, si ricorda che la nuova lett.a-ter, dell’art. 17, co.6, del D.P.R. 633/1972, non ha intaccato la già vigente disciplina contenuta nella lett.a, del medesimo articolo, che continua a prevedere l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. A differenza di quanto previsto in ordine all’applicazione del “reverse” nel subappalto edile, per le nuove fattispecie, l’inversione contabile si applica a prescindere dalla circostanza che queste siano rese: dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Si prescinde, inoltre, sia dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, che dalla tipologia di attività esercitata (ovverosia dal codice utilizzato per l’esercizio dell’attività[2]). In sostanza, le “nuove” prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici), sono assoggettate al “reverse charge” in ogni caso, indipendentemente dai soggetti convolti, purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera) abbia ad oggetto le suddette attività. Tipologia di contratto Con riferimento al rapporto contrattuale che intercorre tra prestatore e committente, inoltre, la disposizione non appone alcun tipo di vincolo, per cui le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici sono assoggettate a “reverse” a prescindere dalla tipologia di contratto concluso tra le parti. In sostanza, per le ipotesi descritte alla lett. a-ter), co. 6,dell’art. 17, del D.P.R. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile si applica a qualsiasi contratto avente ad oggetto le prestazioni sopra descritte, posto in essere tra due soggetti IVA e, dunque, non necessariamente nell’ambito di un subappalto. La citata C.M. 14/E/2015 conferma, inoltre, l’esclusione da “reverse charge” per le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene[3]. Definizione di “edificio” Al fine di delineare l’ambito applicativo della disposizione, la C.M. 14/E/2015 fornisce la definizione di “edificio”, al quale la lett. a-ter dell’art.17, co.6, fa testuale riferimento. Ed, in particolare, tenuto conto che ai fini fiscali non esiste un concetto comune di “edificio”, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art.2 del D.Lgs. 192/2005 che definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”[4]. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, tale definizione è coerente con alcuni precedenti chiarimenti forniti nel passato[5] e con l’intento del Legislatore che, utilizzando il riferimento alla nozione di “edificio”, ha voluto limitare la disposizione ai soli “fabbricati” e non alla più ampia categoria dei beni immobili[6]. In sostanza, le nuove prestazioni soggette a “reverse charge” riguardano: fabbricati a qualsiasi uso destinati (residenziali e non), parti di fabbricato (es. singolo locale di edificio), fabbricati di nuova costruzione o già esistenti, fabbricati in corso di costruzione (catastalmente classificati nella categoria F3), “unità in corso di definizione” (catastalmente classificati nella categoria F4). Sono, invece, escluse le prestazioni relative a: beni immobili che non rientrano nella definizione di “edificio”, quali ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (es., piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.), beni mobili di ogni tipo. Prestazioni di servizi soggette al “reverse charge” In merito alla corretta individuazione delle singole operazioni rientranti tra quelle elencate nel nuovo dettato normativo, la C.M. 14/E/2015 conferma che queste debbano essere desunte dalla classificazione ATECO (cfr. nostra circolare n. 40 del 4 febbraio 2015), con esclusivo riferimento alle attività che sono relative agli edifici.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2015-04-03T11:52:25+02:00", "dateCreated": "2015-04-03T11:52:25+02:00", "dateModified": "2015-04-03T11:52:25+02:00" }
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