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title: "Modelli di dichiarazione. Deduzione del 20% per l'acquisto di case da locare. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 141

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    11 Maggio 2015

# Modelli di dichiarazione. Deduzione del 20% per l'acquisto di case da locare.

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Come noto, l’art. 21 del DL 133/2014 (cd. “Decreto Sblocca-Italia”), convertito, con modificazioni, nella Legge 164/2014 ha introdotto agevolazioni fiscali (cfr. nostre circolari nn. 273 del 14 ottobre 2014 e 321 del 27 novembre 2014), sotto forma di deduzioni IRPEF[1], a favore di contribuenti, persone fisiche, che, dal 1° gennaio 2014, acquistano case in classe energetica elevata (A o B) per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato. Il beneficio spetta a condizione che, una volta acquistati, gli immobili siano destinati, entro i 6 mesi successivi, alla locazione a canoni ridotti per almeno 8 anni continuativi[2]. In particolare, vengono riconosciute le seguenti agevolazioni: deduzione del 20% in favore dei soggetti IRPEF, persone fisiche non esercenti attività d’impresa, che, nel quadriennio 2014-2017: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; acquistano abitazioni ad alta performance energetica di nuova costruzione, rimaste invendute alla data del 12 novembre 2014, -&nbsp; &nbsp; &nbsp; acquistano abitazioni che, prima della vendita, siano state oggetto di interventi restauro e risanamento conservativo, di cui all’art.3, co.1 lett.c, del D.P.R. 380/2001, ovvero di ristrutturazione edilizia, di cui all’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001; -&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;affidano in appalto la costruzione dell’abitazione su un’area già posseduta, o sulla quale siano già riconosciuti diritti edificatori prima dell’avvio dei lavori. deduzione dall’IRPEF degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle unità abitative oggetto dell’agevolazione. In merito, le modalità attuative dei suddetti benefici, sono state demandate ad uno specifico Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze, in corso di emanazione. Tuttavia, i benefici fiscali sono comunque in vigore come è previsto nei modelli di dichiarazione 2015 (730 ed Unico PF), relativi alle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2014, diramati dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, il beneficio viene riconosciuto: ▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; modello 730/2015, nel Quadro E (Oneri e spese), Rigo E32 - Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione ▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; modello Unico PF/2015, nel Quadro RP (Oneri e spese), Rigo RP32 -Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione In particolare, nelle Istruzioni ai suddetti Modelli, l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe discostarsi, rispetto al dettato normativo dell’art. 21 del DL 133/2014, con un orientamento più restrittivo, relativamente ai seguenti profili: ▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; qualifica del soggetto cedente dell’unità immobiliare in caso di ristrutturazione. Al riguardo, l’amministrazione finanziaria precisa che l’agevolazione riguarda l’acquisto di abitazioni oggetto di interventi di recupero incisivo “cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie”. In sostanza, utilizzando il concetto di imprese di ristrutturazione per i soggetti cedenti l’Agenzia sembra riprendere la formulazione originaria dell’art. 21, nel testo previgente alla conversione in legge. Infatti, con la definitiva entrata in vigore della Legge 164/2014 è venuto meno il vincolo di cessione da parte delle imprese ristrutturatrici esecutrici dell’intervento, con la conseguenza che l’agevolazione può essere riconosciuta per tutte le cessioni di immobili ristrutturati, da chiunque effettuate (ad es. imprese ristrutturatrici, società immobiliari e privati). ▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; misura della deduzione relativa agli interessi passivi. Nelle Istruzioni Unico PF/2015 l’Agenzia delle Entrate specifica che per i mutui stipulati per l’acquisto delle abitazioni da destinare alla locazione, i relativi interessi passivi sono deducibili nella misura del 20% degli importi pagati nell’anno. Anche in tal caso, tale orientamento sembrerebbe discostarsi dal dettato normativo dell’art. 21 del DL 133/2014 che non pone nessun limite espresso relativamente all’ammontare degli interessi deducibili, ammettendone la deducibilità integrale nella misura del 100%. Inoltre, nelle medesime Istruzioni non viene chiarito se nel limite massimo di spesa di 300.000 euro dell’agevolazione, vadano considerati anche gli importi pagati annualmente a titolo di interessi passivi sul mutuo. In sostanza, resta da chiarire (auspicabilmente nel D.M. attuativo) se il limite di spesa debba essere considerato “al netto o al lordo” degli interessi passivi sui mutui per l’acquisto delle abitazioni da locare. Probabilmente, lo scostamento è dovuto al fatto che le Istruzioni ai Modelli di dichiarazioni dei redditi non tengono conto delle modifiche apportate al Provvedimento in sede di conversione in legge. È evidente la necessità che a breve pervengano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche a seguito dell’emanazione del Decreto attuativo e che questi possano definitivamente chiarire le modalità applicative dei benefici fiscali.&nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2015-05-11T17:54:25+02:00", "dateCreated": "2015-05-11T17:54:25+02:00", "dateModified": "2015-05-11T17:54:25+02:00" }
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