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title: "Eliminazione del “reverse charge” per le cessioni di materiali e prodotti lapidei.Schema di D.Lgs. approvato dal Governo. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 315

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    17 Novembre 2015

# Eliminazione del “reverse charge” per le cessioni di materiali e prodotti lapidei.Schema di D.Lgs. approvato dal Governo.

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In particolare, con riferimento alle misure di interesse per il settore delle costruzioni, il Provvedimento elimina dall’ambito applicativo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”) le cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti da cave e miniere (disposizione introdotta dal 1° gennaio 2007 ed attualmente contenuta nell’art.17, co.6, lett.d, del D.P.R. 633/1972). Come noto, l’inversione contabile costituisce un’eccezione al principio di carattere generale, di cui all’art. 17, co.1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi (cfr. per il settore edile, la C.M. 37/E/2006). Da un punto di vista operativo, l’inversione contabile comporta che il cessionario/committente è tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando non solo debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore, ma anche il soggetto obbligato al versamento del tributo. Tale meccanismo determina una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione, relative all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente. In particolare, in base all’art.17, co.5, del D.P.R. 633/1972, il meccanismo opera nel modo seguente: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il cedente/prestatore emette fattura al cessionario/committente senza applicazione dell’IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17,co. 6, lett. a, a-bis, a-ter e d, del D.P.R. 633/1972); -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il cessionario/committente integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese (di cui all’art.23 o 24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'art.25 del citato D.P.R 633/1972). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * * * * * * N.B. Con la modifica introdotta dallo Schema di D.Lgs., le cessioni di materiali lapidei verranno ricondotte al regime ordinario di applicazione dell’IVA, che prevede la compilazione della fattura con IVA e la registrazione a cura dell’impresa cedente, la quale provvederà anche al versamento del tributo. Il citato intervento normativo si è reso necessario a seguito del mancato rilascio dell’autorizzazione, da parte dell’Unione europea, all’applicazione dell’inversione contabile per le cessioni dei prodotti lapidei, nel presupposto che l’esecuzione di tali operazioni non comporta rischi di frodi in materia di IVA. Lo Schema di D.Lgs. verrà inviato alle Camere per il relativo esame, e poi tornerà nuovamente in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, a seguito della quale verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Naturalmente sarà cura dei nostri uffici mantenere informate le imprese nella pubblicazione del Decreto Legislativo. Pertanto, l’eliminazione dell’inversione contabile per le cessioni di prodotti lapidei entrerà in vigore a conclusione del citato iter, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Provvedimento. Si ricorda, infine, che, per quel che riguarda il settore delle costruzioni, attualmente il meccanismo del “ reverse charge” si applica nelle ulteriori ipotesi seguenti: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore[1]; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; alle cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione[2]; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici[3].", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2015-11-17T00:12:00+01:00", "dateCreated": "2015-11-17T00:12:00+01:00", "dateModified": "2015-11-17T12:16:16+01:00" }
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