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title: "Rimborsi chilometrici in caso di trasferta.Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 92/E/2015."
date: 2015-11-18
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Rimborsi chilometrici in caso di trasferta.Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 92/E/2015.

L’Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 30 ottobre 2015, n.92/E**ha affrontato la problematica, molto diffusa anche nel settore dell’edilizia, del **regime fiscale e previdenziale applicabile, ai fini delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai rimborsi chilometrici erogati in occasione di trasferte fuori dal Comune in cui è stabilita la sede di lavoro.**

 La pronuncia assume rilevanza, come già detto, anche per il settore delle costruzioni, tenuto conto che di frequente i lavoratori vengono mandati in trasferta in Comuni diversi da quello di assunzione, dove vengono allestiti i cantieri edili.

 Come noto, **nell’ambito dell’istituto della trasferta, l’art.51, co.5, del D.P.R. 917/1986 - TUIR esclude dall’imponibilità, ai fini IRPEF e previdenziali, unicamente le “spese di viaggio e trasporto”, ovverosia le spese relative allo spostamento dal Comune dove è stabilita la sede abituale di lavoro al Comune di trasferta.**

 Per quel che riguarda i rimborsi chilometrici erogati in occasione di trasferte, **la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che questi sono esenti dall’IRPEF e dalla contribuzione previdenziale, a condizione che «*l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura»***(*cfr*. anche C.M. 326/E/1997 e R.M. 207/E/2007)[1].

 **N.B.** Con la citata R.M. 92/E/2015 **l’Agenzia delle Entrate ha esaminato ulteriormente il regime IRPEF e previdenziale dei rimborsi chilometrici, nell’ipotesi in cui la località di trasferta venga raggiunta partendo dall’abitazione del lavoratore, anziché dalla sede abituale di lavoro.**

 Sotto tale profilo, **l’Amministrazione finanziaria chiarisce che**:

 -       **nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere il Comune di trasferta dalla propria residenza sia inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro abituale**, *al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un **rimborso chilometrico**di minor importo, (…) **da considerare non imponibile**ai sensi dell'articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR»*;

 -       **diversamente, nel caso in cui la distanza percorsa dall’abitazione al Comune di missione sia superiore rispetto allo spostamento dalla sede di lavoro alla località di trasferta, la componente del rimborso chilometrico corrispondente al percorso tra l**’**abitazione****e la sede abituale di servizio «*è da considerarsi reddito imponibile****ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR»*.

 **N.B. In sostanza, tale importo residuo**[2] **è da considerarsi *fringe benefits*, e come tale** **deve essere assoggettato a tassazione**.

 In tal caso, infatti, viene superato il parametro di riferimento che dà luogo all’esenzione IRPEF e previdenziale del rimborso, ossia lo spostamento dal Comune dove è posta la sede abituale di lavoro al Comune di trasferta, inteso come distanza chilometrica massima agevolabile.

 **N.B.** Al riguardo, **per il futuro, invitiamo le imprese associate ad attenersi, nel trattamento fiscale e previdenziale dei rimborsi chilometrici, a quanto espresso dalla R.M. 92/E/2015 che ha precisato ulteriormente le modalità applicative generali connesse all’istituto della trasferta.**


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