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title: "Esclusione da IMU e TASI per i “macchinari imbullonati”. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2016. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 33

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    04 Febbraio 2016

# Esclusione da IMU e TASI per i “macchinari imbullonati”. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2016.

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Infatti, alla luce di quanto previsto nella legge di Stabilità 2016, per i fabbricati a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E) la rendita catastale (che costituisce la base imponibile IMU e TASI), si determina mediante stima diretta, escludendo da questa i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti (cd. “macchinari imbullonati”), funzionali allo specifico processo produttivo. In sostanza, l’incidenza di tali macchinari è stata esclusa dal valore degli immobili d’impresa, su cui applicare le suddette imposte. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 2/E/2016 conferma, innanzitutto, che i nuovi criteri di determinazione delle rendite per i fabbricati industriali hanno effetto dal 1° gennaio 2016, senza efficacia retroattiva, con la possibilità, per le unità immobiliari già iscritte in catasto, di presentare, entro il 15 giugno 2016, gli atti di aggiornamento catastale, scorporando quegli elementi che non costituiscono più oggetto di stima catastale[2]. Sul punto, si evidenzia che il rispetto del citato termine del 15 giugno 2016 consente di poter fruire della minor tassazione IMU/TASI già dal periodo d’imposta 2016. Sempre in tal ambito, la C.M. 2/E/2016 chiarisce che lo “sconto” IMU/TASI opera anche se le modifiche catastali vengono effettivamente registrate dal sistema DOCFA dopo il 15 giugno 2016 (conta la data di presentazione della domanda) [3]. In particolare, ciò produrrà effetti relativamente al minor importo dell’acconto IMU/TASI, il cui termini di versamento, come noto, scadono il prossimo 16 giugno. Con riferimento alle novità introdotte nella legge di Stabilità 2016, l’Agenzia delle Entrate conferma che continuano ad essere rilevanti ai fini della stima catastale dei fabbricati industriali: - il suolo; - le costruzioni[4]; - gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità (impianto idrico, elettrico o di climatizzazione, ascensore, pannelli fotovoltaici integrati, etc…). Diversamente, dal 2016 vengono esclusi dalla stima catastale «le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo», ossia proprio i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti a ciò destinati. Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate fornisce una casistica dei fabbricati industriali più comunemente usati nelle attività produttive (ad esempio, centrali elettriche, industrie manifatturiere, impianti di risalita), dai quali i “macchinari imbullonati” devono essere scorporati. Nella medesima C.M. 2/E/2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la procedura di accatastamento dei fabbricati censiti nelle categorie D ed E è stata aggiornata inserendo altresì, i riferimenti alla specifica “destinazione d’uso” ed alle “caratteristiche tipologiche” dell’immobile. Si evidenzia, infine, che la nuova disciplina, operante dal 2016 e senza effetto retroattivo, non potrà applicarsi ai contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento della pretesa tributaria sui “macchinari imbullonati” riferita ai periodi d’imposta 2015 e precedenti. Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, nella medesima C.M. 2/E/2016, affronta un altro tema, fornendo alcuni indirizzi operativi in merito all’accatastamento dei cd. “beni comuni non censibili” (la corte di un’abitazione posta come unica unità immobiliare in una particella in cui vi siano anche cantine ed autorimesse, deve essere considerata, ai fini del classamento, come facente parte della superficie catastale dell’abitazione), nonché delle cantine ed autorimesse[5].", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2016-02-04T11:31:22+01:00", "dateCreated": "2016-02-04T11:31:22+01:00", "dateModified": "2016-02-04T11:31:22+01:00" }
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