---
title: "Eliminazione del “reverse charge” per le cessioni di materiali e prodotti lapidei. Pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 24/2016. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/19727-eliminazione-del-%E2%80%9Creverse-charge%E2%80%9D-per-le-cessioni-di-materiali-e-prodotti-lapidei-pubblicazione-in-g-u-del-d-lgs-24-2016"
date: "2026-06-05T12:27:27+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 79

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    09 Marzo 2016

# Eliminazione del “reverse charge” per le cessioni di materiali e prodotti lapidei. Pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 24/2016.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [Download 1](#)  304Kb  Downloads: **64** circ\_n\_79\_reverse\_charge\_prodotti\_lapidei.pdf

  pdf [Download 2](#)  17Kb  Downloads: **60** circ\_n\_79\_reverse\_charge\_prodotti\_lapidei\_ALLEGATO.pdf

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Fiscalità", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Eliminazione del “reverse charge” per le cessioni di materiali e prodotti lapidei. Pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 24/2016.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/19727-eliminazione-del-%E2%80%9Creverse-charge%E2%80%9D-per-le-cessioni-di-materiali-e-prodotti-lapidei-pubblicazione-in-g-u-del-d-lgs-24-2016" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/19727-eliminazione-del-%E2%80%9Creverse-charge%E2%80%9D-per-le-cessioni-di-materiali-e-prodotti-lapidei-pubblicazione-in-g-u-del-d-lgs-24-2016" }, "headline": "Eliminazione del “reverse charge” per le cessioni di materiali e prodotti lapidei. Pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 24/2016.", "description": "Facciamo seguito alla nostra circolare n. 315 del 17 novembre 2015 con cui davamo notizia dell'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri di uno schema di decreto legislativo per l'eliminazione del "reverse charge" per le cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti da cave e miniere. L'entrata in vigore della disposizione, inserita dal 1° gennaio 2007 nell'art.17, co.6, lett.d, del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), era stata subordinata all'autorizzazione dell'Unione europea, che però non è mai intervenuta[1]. Pertanto, l'intervento normativo si è reso necessario proprio a seguito del mancato via libera da parte dell'UE, nel presupposto che l'esecuzione di tali operazioni non comporta rischi di frodi in materia di IVA. N.B. Tale ipotesi di "reverse charge" è stata, quindi, definitivamente abrogata con il Decreto Legislativo 11 febbraio 2016 n. 24, con la conseguenza che le cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti da cave e miniere, continueranno ad essere fatturate con le ordinarie modalità, mediante l'indicazione dell'IVA in fattura, con l'aliquota del 22%. La norma è in vigore dal 3 marzo u.s., ovvero dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in questione. In sostanza, l'impresa cedente provvederà alla registrazione del documento contabile nel registro delle fatture emesse (ai sensi dell'art.23 del Decreto IVA) ed al versamento del tributo nei modi ordinari. ******* Per completezza, si ricorda, infine, che, per quel che riguarda il settore delle costruzioni, attualmente il meccanismo del "reverse charge" si applica nelle ipotesi seguenti: - prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore[2]; - alle cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione[3]; - alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici[4].", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2016-03-09T11:44:59+01:00", "dateCreated": "2016-03-09T11:44:59+01:00", "dateModified": "2016-03-09T11:44:59+01:00" }
```
